Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 3 ottobre 2017, n. 23097. Automaticita’ dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento

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Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione della L. Fall., articolo 43, comma 3, e degli articoli 304 e 298 c.p.c., essendo (OMISSIS) fallita con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 57/2012 del 15 novembre 2012, tant’e’ che la causa ottenne un rinvio ex articolo 309 c.p.c., all’udienza del 10 dicembre 2013, sebbene poi all’udienza seguente del 17 dicembre 2013 comparve il difensore della (OMISSIS), chiedendo che il giudizio proseguisse, mentre lo stesso doveva essere interrotto.
Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di fatto decisivo (la mancata restituzione della cappottina parasole ritirata dalla (OMISSIS) nell’ottobre 2008).
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli articoli 1655, 1667 e 1668 c.c..
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 246 c.p.c..
Il quinto motivo censura la violazione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articoli 4 e 11.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure.
Dalla visura camerale allegata al ricorso risulta che (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), fu dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 57/2012 del 15 novembre 2012.
Deve percio’ avere applicazione la L. Fall., articolo 43, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, ed operante, ai sensi dell’articolo 153, del Decreto Legislativo citato, anche nei giudizi anteriormente pendenti, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticita’ dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purche’ quest’ultima sia intervenuta successivamente a tale data (Cass. Sez. 2, 07/04/2017, n. 9124; Cass. Sez. 3, 28/12/2016, n. 27165; Cass. Sez. L, 07/03/2013, n. 5650).
Tale automaticita’ dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della parte opera anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (rilevando la conoscenza legale dell’evento interruttivo, piuttosto, al fine del decorso del termine per la riassunzione), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale, che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullita’ della sentenza di appello puo’ essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimita’, con la produzione dei documenti relativi all’evento a norma dell’articolo 372 c.p.c., e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.
Ne consegue che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all’articolo 383 c.p.c., al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.

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