Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25624. Il contratto di vitalizio alimentare e’ nullo per mancanza di alea

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Considerato che:

– con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poiche’ attengono alla medesima questione, si deduce falsa applicazione dell’articolo 1872 c.c. nonche’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell’alea; la ricorrente sostiene, in particolare, che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle ridottissime possibilita’ di sopravvivenza del vitaliziato in ragione delle sue gravi e conclamate condizioni di salute;

– i motivi sono infondati;

– la Corte d’appello si e’ infatti uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, anche recentemente ribadito (v. Cass. 28.9.2016 n. 19214), secondo cui il contratto di vitalizio alimentare e’ nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravita’, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’eta’ talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile; sulla base di tale premessa, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, piu’ o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprieta’ del bene doveva confermarsi la sussistenza dell’alea considerato che l’eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della odierna resistente;

– nel contesto di tale indagine non consta che la corte abbia omesso l’esame di circostanze o risultanze probatorie decisive; tant’e’ che sotto tale profilo la censura si risolve in una mera confutazione delle valutazioni operate in sentenza, non consentita in questa sede poiche’ avente ad oggetto apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (v. Cass. 19.7.2011 n. 15848);

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresi’ la sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.200,00 Euro di cui 3.000,00 Euro per compenso;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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