Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25624. Il contratto di vitalizio alimentare e’ nullo per mancanza di alea

Il contratto di vitalizio alimentare e’ nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravita’, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’eta’ talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile; sulla base di tale premessa, nel caso di specie la Corte d’Appello, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, piu’ o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprieta’ del bene doveva confermarsi la sussistenza dell’alea considerato che l’eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della parte resistente.

Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25624
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29418-2014 proposto da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) convenne (OMISSIS) ed (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Lanciano e premesso di essere la moglie separata di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) lasciando eredi essa moglie e la figlia (OMISSIS), espose che quest’ultimo con contratto del 9.6.2003 aveva alienato all’altra convenuta, sua nipote, la nuda proprieta’ del suo unico immobile, dietro l’obbligo di questa di fornirgli assistenza morale e materiale sino alla morte; affermo’ quindi che all’atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un tumore gastrico con metastasi, e chiese pertanto che fosse dichiarata la nullita’ del contratto per assenza di alea;

– si costituirono (OMISSIS), che aderi’ alla domanda della madre, e (OMISSIS), che ne chiese invece il rigetto;

– il tribunale rigetto’ la domanda;

– (OMISSIS) propose appello avverso la sentenza, chiedendone l’integrale riforma; si costitui’ (OMISSIS) con richiesta di rigetto del gravame, mentre (OMISSIS) rimase contumace;

– la Corte d’Appello di L’Aquila rigetto’ l’impugnazione, osservando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento, la cui nullita’ poteva dipendere soltanto dalla mancanza assoluta di alea in ragione di un prevedibile decesso a breve termine del vitaliziato; di tale circostanza, tuttavia, non era stata data valida prova- essendo invece emerso che costui fino a pochi giorni prima dell’evento letale conduceva una vita normale per la propria eta’ – cosi’ com’era rimastra indimostrata l’affermazione dell’appellante secondo cui il valore della nuda proprieta’ trasferita superava notevolmente l’importo indicato nel contratto.

– la corte ritenne dunque sussistente il requisito dell’alea, costituita dall’impossibilita’ di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro, e condanno’ la (OMISSIS) al pagamento delle spese;

– per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi; resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c., mentre (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

[…segue pagina successiva]

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