Nel giudizio di opposizione, nel caso ci sia gratuito patrocinio, al legale non vanno corrisposte solo le spese vive (quelle cioè documentate) ma ha diritto a percepire anche i compensi legati allo svolgimento dell’attività.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7292.

Nel giudizio di opposizione, nel caso ci sia gratuito patrocinio, al legale non vanno corrisposte solo le spese vive (quelle cioè documentate) ma ha diritto a percepire anche i compensi legati allo svolgimento dell’attività.

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7292
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1249/2014 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 03/12/2013; Rg. 15878/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione in proprio favore dei compensi dovutigli quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente-opponente lamentava l’erronea liquidazione dei compensi stessi perche’ era stato applicato il Decreto Ministeriale 140 del 2012, in luogo del Decreto Ministeriale 127 del 2004, vigente all’epoca di cessazione del mandato, nonche’ l’omessa liquidazione delle spese generali e delle spese documentate.
Con ordinanza del 12 aprile 2013 la Corte di Appello di Bologna accoglieva l’opposizione, ma liquidava in favore del difensore del ricorrente le sole spese vive sostenute per l’opposizione. Contro l’ordinanza summenzionata della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolandolo in due motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva.
Considerato che:
1.- Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 132 c.p.c., e della L. n. 247 del 2013, articolo 13, comma 6, ed Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 1, nonche’ l’insufficienza, apparenza ed illogicita’ della motivazione.
Nella sostanza le doglianze attengono al fatto che erano state liquidate solo le spese documentate e non anche i compensi per lo svolto giudizio di opposizione.
Il ricorrente lamenta, in particolare, la circostanza che la Corte territoriale, benche’ abbia accolto la sua opposizione, abbia ritenuto di non liquidare i compensi spettanti al suo difensore in ragione della “posizione processuale non oppositiva assunta” dall’amministrazione interessata.
La doglianza e’ fondata.
Per costante giurisprudenza, qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entita’ delle somme liquidate ed il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l’obbligo del pagamento e’ regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilita’ delle parti per le spese di cui all’articolo 91 c.p.c., e ss. (Cass., Sez. 6 – 2, Ord. 12 agosto 2011, n. 17247).
Nella specie, l’opposizione di (OMISSIS) era stata accolta, ma la Corte territoriale -errando- stabiliva che “i contro interessati, considerata la posizione processuale non oppositiva assunta, non vanno assoggettati alle spese di lite di questa fase, salvo il rimborso delle spese vive”.
Tale statuizione viola il disposto dell’articolo 91 c.p.c., in base al quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti ci lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa” e dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parli”.
Deve, quindi, ritenersi che la Corte di Appello di Bologna, pur non esprimendosi in maniera esplicita, abbia operato una compensazione parziale delle spese di lite.
Peraltro, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte (Cass., Sez. Terza, Sent. 19 ottobre 2015, n. 21083).
Nel caso in esame, invece, la Corte di Appello di Bologna ha valorizzato, per compensare le spese, la sola mancata opposizione dell’amministrazione e, quindi, la sua contumacia, venendo meno al suo obbligo di corretta motivazione.
2.- Il ricorso e’, quindi, fondato e va accolto.
Conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che provvedera’ a definire la causa, pure per le spese del presente giudizio di legittimita’, uniformandosi ai principi innanzi esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *