Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4306. L’accertamento dei debiti pregressi dei condomini effettuato, in sede di approvazione di bilancio condominiale, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, non è utilizzabile a proprio favore dal Condominio stesso

L’accertamento dei debiti pregressi dei condomini effettuato, in sede di approvazione di bilancio condominiale, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, non è utilizzabile a proprio favore dal Condominio stesso

Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4306
Data udienza 11 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28536-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –
contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1160/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da (OMISSIS) la sentenza n. 1160/2013 della Corte di Appello di Genova con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso del Condominio intimato, che ha proposto ricorso incidentale basato su due ordini di motivi.

La Corte distrettuale, con la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte, in parziale riforma della sentenza inter partes in data 23 ottobre 2008 del Tribunale di Genova ed in parziale accoglimento dell’appello del Condominio stesso, condannava il (OMISSIS) al pagamento in favore del medesimo Condominio della somma di Euro 19.865,10.

In precedenza – va specificato, per completezza – il Tribunale del capoluogo ligure, a seguito di opposizione del (OMISSIS), aveva revocato il D.I. del 30 novembre 2004, con cui – su ricorso del Condominio – era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 23.812,07 a titolo di dovute spese condominiali arretrate.

In particolare va evidenziato che il Tribunale di prima istanza aveva accolto l’opposizione a D.I. per difetto della delibera di spesa (riapprovazione di consuntivo e non delibera ad hoc) nel mentre la Corte di Appello genovese – per effetto di nuova documentazione prodotta dal Condominio – aveva condannato, in parte, il condomino moroso.

Le parti in causa hanno deposito memorie.

Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per errata ammissibilita’ in secondo grado dei documenti non prodotti nel giudizio di primo grado.

Si deduce la pretesa mancanza del necessario requisito di indispensabilita’ dei predetti ammessi documenti, in particolare deducendo la mancata prova dell’incolpevole ritardo nella produzione.

La Corte distrettuale, con propria congrua e logica valutazione, ha ritenuto di ammettere i predetti documenti valutando la loro assoluta indispensabilita’ per l’influenza causale incisiva”, rifacendosi – per di piu’ (a pag. 10) – ad una serie di principi di questa Corte non contrastati in ricorso. Infatti, parte ricorrente – pur denunciando la violazione o falsa applicazione di legge – non ha svolto, come doveva, specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perche’ determinate affermazioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con norme regolatrici ed i citati principi giurisprudenziali cui la gravata decisione si e’ conformata (cfr., ex plurimis: Cass. n. 635/2015).

In ogni caso, come evidenziato dal P.G., va confermato l’orientamento, in punto, ribadito proprio di recente dalle S.U. di questa Corte (sent. n. 10790/2017), secondo cui “nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo (applicabile in ipotesi) previgente alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza”, cosi’ come nella fattispecie.

Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo.

Il motivo, di non immediata e semplice intelligibilita’, deduce, in realta’, non un “omesso esame”, ma una omessa pronuncia su un appello incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado.

Senonche’, nella fattispecie, non vi e’ stata – invero – alcuna omessa pronuncia, ma piuttosto un assorbimento dell’appello incidentale a fronte dell’accoglimento parziale dell’appello principale e col conseguente effetto di una nuova regolamentazione complessiva delle spese di lite da parte della Corte territoriale (con pronunzia di compensazione integrale per entrambi i gradi del giudiizio). Il motivo e’, quindi, infondato e va rigettato.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’articolo 1135 c.c. e dell’articolo 63 disp. att. c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo ripropone innanzi a questa Corte la problematica della questione della “rideliberazione delle spese”, in particolare con riguardo ai residui passivi, in relazione ai quali un tal genere di “rideliberazione” non sarebbe idonea a costituire prova del credito.

Viceversa il Condominio de quo contesta la soluzione di inidoneita’ della Corte distrettuale ritenendo che, ai sensi delle norme invocate col motivo qui in esame, vi sia comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo approvato dall’assemblea condominiale senza distinzione alcuna fra debiti dell’anno di esercizio in corso e debiti pregressi.

La questione e’, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini: tale specifico riconoscimento e’ – in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo delsingolo condomino – riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.

Nella concreta fattispecie in esame, mancando ogni opportuna allegazione circa la partecipazione del(OMISSIS) all’assemblea di riapprovazione del bilancio con indicazione dei debito pregressi, deve ritenersi non sussistente la necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte del singolo condominio dei medesimi debiti.

Da tutto cio’ deriva l’infondatezza del motivo in esame.

4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale (subordinato al mancato accoglimento del precedente primo motivo) si prospetta il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 112 c.p.c. e articolo 111 Cost. e articolo 1193 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, inammissibile quanto alla censura di cui all’invocato vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (che impone l’allegazione di un determinato fatto specifico e decisivo) e’, altresi’, infondato quanto alla prospettato vizio, pure prospettato, di violazione di legge ex n. 3 della medesima norma processuale appena innanzi citata.

Il vizio denunciato ai sensi della richiamata norma si fonderebbe sulla valutazione di pretesi “pagamenti effettuati dal condomino…e riconosciuti da Condominio….” (p. 20 controricorso).

La censura, in punto, si appalesa del tutto apodittica e sfornita di adeguato ed idoneo fondamento.

Il motivo, nel suo complesso, non puo’ -quindi- essere accolto.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto vanno, dunque, rigettati, sia il ricorso principale che quello incidentale.

6.- Data la reciproca soccombenza vanno compensate le spese del giudizio.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 134, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso principale, quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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