Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4278. La violazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ apprezzabile, in sede di ricorso per Cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche in termini di violazione di legge

La violazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ apprezzabile, in sede di ricorso per Cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ 

Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4278
Data udienza 23 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14759/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

per la cassazione della ordinanza n. 838/2015 depositata il 30/03/2015 della Corte di Appello di Napoli e della sentenza n. 11226/2014 depositata il 30/07/2014 del Tribunale di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo la reintegra nel possesso di un locale discoteca dal quale assumeva essere stato spogliato ed il risarcimento dei danni subiti per l’illegittima occupazione;

– la convenute, resistette alla domanda, e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni, a titolo di indebito arricchimento, per lavori di manutenzione effettuati nel locale;

– il Tribunale di Napoli rigetto’ la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condanno’ il Vattucci al pagamento dell’importo complessivo di Euro 455.936,00;

– sul gravame proposto da (OMISSIS), la Corte di Appello di dichiaro’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., il gravame;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre il (OMISSIS) sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.;

– attivato il procedimento camerale ex articolo 380-bis c.p.c., come modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, sulla base di proposta di rigetto, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 348 bis e 115 c.p.c., nonche’ la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di Appello considerato che la societa’ resistente, all’epoca dell’asserita stipula del contratto di locazione, ancora non era stata costituita, che le deposizioni rese dai due testimoni di controparte erano contraddittorie e, dunque, non attendibili e che non risultava agli atti alcun titolo giustificante l’occupazione del locale da parte della (OMISSIS) s.r.l.) e’ inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto:

1) il richiamo operato nella rubrica all’asserita violazione dell’articolo 348 bis c.p.c., non e’ seguito, nello sviluppo del motivo, da alcuna specifica censura sul punto;

2) la violazione dell’articolo 115 c.p.c., e’ apprezzabile, in sede di ricorso per Cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (Cassazione civile, sez. 3, 22/09/2011, n. 192549);

3) nella specie, deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito in cui e’ consentito il sindacato di legittimita’ dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), mentre non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato – come era suo onere – il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonche’ la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

4) in ogni caso, trova applicazione dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 4, a mente del quale, quando l’inammissibilita’ dell’appello e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non puo’ essere proposto per il motivo di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;

5) quanto alle affermazioni da lui rese nell’ambito delprocedimento cautelare (cfr. pag. 4 della sentenza qui impugnata) ed alle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (cfr. pag. 5), il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita nel giudizio di legittimita’, peraltro denunciando, quanto alle seconde (non specificate almeno nei loro passaggi maggiormente significativi), delle asserite contraddizioni (cfr. pag. 15 del ricorso) che, per la loro genericita’ ed irrilevanza, non inficiano in alcun modo quanto affermato dal tribunale (non risulta che il (OMISSIS), nella qualita’ di direttore dei lavori, abbia tuttora delle pendenze economiche con la (OMISSIS) s.r.l.;

la circostanza che, al momento degli accordi, il contratto di locazione fosse intestato alla (OMISSIS) s.a.s. non esclude che i lavori di manutenzione siano stati eseguiti successivamente; la valenza delle dichiarazioni rese, in assenza del vincolo del giuramento, quale informatore non puo’ essere equiparata a quelle rese nella veste di testimone);

6) non e’ contestato che (OMISSIS) e (OMISSIS) abbiano operato in nome e per conto della (OMISSIS) s.r.l.;

7) la circostanza che, all’epoca degli accordi, quest’ultima societa’ non fosse stata ancora costituita non esclude la riferibilita’ alla stessa, ai sensi dell’articolo 2331 c.c., comma 2, delle operazioni poste in essere dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS);

8) in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha omesso di trascrivere il passaggio logico della comparsa di costituzione in primo grado con il quale la (OMISSIS) s.r.l. avrebbe affermato di aver stipulato un valido contratto di locazione, vieppiu’ se si considera che il tribunale ha espressamente escluso (cfr. fine pag. 4 della sentenza) la sussistenza di un formale titolo giustificante l’occupazione dell’immobile;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c., nonche’ la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di Appello considerato che la legittimazione passiva, nell’azione di arricchimento senza causa, spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto una indebita locupletazione) e’ inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto:

1) si espone agli stessi rilievi gia’ formulati in precedenza sub 3) e 4);

2) per la sua estrema genericita’ non consente di individuare l’esatta censura mossa all’iter logico-argomentativo sotteso alla sentenza impugnata;

3) non contrasta l’analitica ricostruzione delle opere manutentive poste in essere dalla (OMISSIS) s.r.l. contenuta dalla pagina 7 alla pagina 9 della sentenza, che si sono tradotte in un “risparmio di spesa” per il (OMISSIS) ed in un impoverimento per la societa’ (sotto forma di oneri economici sostenuti per l’acquisto dei materiali e per l’impiego della mano d’opera necessaria);

4) infine, il difensore di parte ricorrente, nel sostenere con la propria memoria che la proposta di rigetto del ricorso formulata dal consigliere relatore violerebbe l’articolo 380-bis c.p.c., in quanto non accompagnata da apposita relazione contenente la concisa esposizione delle ragioni della proposta stessa, e nel richiedere di “essere sentito alla gia’ fissata adunanza del 23.06.2017”, mostra di non considerare (cosi’ come il difensore di parte controricorrente, che nella propria memoria ha formulato analoga istanza di audizione camerale) che (1) l’articolo 380-bis c.p.c., e’ stato modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; che (2) in tale sua nuova formulazione l’articolo 380-bis c.p.c., non prevede piu’ ne’ la comunicazione di una relazione ne’ la procedura camerale c.d. partecipata (id est con comparizione dei difensori delle parti); e che (3) tale modifica legislativa si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (30.10.2016), nonche’ a quelli gia’ depositati alla medesima data per i quali non e’ stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio.

5) Per cui nessuna audizione e’ dovuta o e’ consentibile nella specie, in quanto l’odierna adunanza camerale e’ stata fissata con decreto del 25.5.2017;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

La presente ordinanza e’ stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. (OMISSIS).

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