Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 21 luglio 2017, n. 18010

Ai sensi dell’articolo 1326 c.c., u.c., l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Tale norma e’ stata ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di questa S.C., anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. Infatti, in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio e’ di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l’ipotesi prevista dall’articolo 1326 c.c., u.c., – secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta – ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario 

Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18010
Data udienza 1 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8503/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5329/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza pubblicata il 25.10.2012 la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione che (OMISSIS) aveva proposto al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’ (OMISSIS) s.p.a. per il pagamento della somma di Lire 20.000.000, a titolo di provvigione per una mediazione immobiliare.

A base della decisione, la circostanza che il (OMISSIS), il quale aveva incaricato della vendita d’un proprio appartamento la (OMISSIS) s.p.a., aveva sottoscritto due dichiarazioni di “accettazione di vendita irrevocabile”, una prima in data 10.4.2001 per il prezzo di 810 milioni di Lire, e una seconda il 12.4.2001 per il prezzo di 790.000.000 di Lire, al netto di IVA e provvigione; che le parti avevano di fatto convenuto sulla circostanza secondo cui, pur essendo datate entrambe 12.4.2001, la proposta formulata dal (OMISSIS) era intervenuta prima ancora che il (OMISSIS) formalizzasse la sua “accettazione di vendita irrevocabile”; che l’inserimento della previsione relativa all’acquisto come “prima casa” era avvenuto, da parte del (OMISSIS), a fronte di una proposta di acquisto gia’ formulata e rispetto alla quale, al di la’ di questa specificazione (relativa, appunto alla vendita quale “prima casa”), l’accettazione del (OMISSIS), per tutto il resto, era pienamente conforme; e che, pertanto, il rifiuto di lui di stipulare il contratto preliminare col (OMISSIS), la cui proposta irrevocabile non riportava la clausola d’acquisto come “prima casa”, era stato ingiustificato. Osservava, quindi, che il (OMISSIS) era stato comunque portato a conoscenza del fatto che (OMISSIS) era disponibile all’acquisto dell’appartamento come “prima casa”; che l’impegno assunto dalle parti (non configurandosi come preliminare o definitivo di vendita) non doveva essere necessariamente formalizzato con un’apposita scrittura; e che il (OMISSIS) non aveva mai chiarito quale fosse il suo interesse a che il terzo acquistasse l’appartamento come “prima casa”, riguardando le agevolazioni fiscali connesse la posizione dell’acquirente e non gia’ del venditore.

Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’ (OMISSIS) s.p.a..

Attivato il procedimento camerale ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, come introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il solo ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione degli articoli 1350 e 1351 c.c., in relazione alla forma della proposta irrevocabile d’acquisto alle condizioni richieste dall’alienante, indispensabile affinche’ vi sia perfetta corrispondenza tra le due dichiarazioni di volonta’.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1326 c.c., u.c.. La sentenza impugnata, si sostiene, dopo aver affermato che alla proposta irrevocabile del (OMISSIS) il (OMISSIS) rispose con un’accettazione non conforme, ritiene che quest’ultimo fosse ugualmente tenuto al pagamento della provvigione, come se egli avesse accettato la proposta ovvero avesse voluto ingiustificatamente non accettarla. In tal modo la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto stabilisce l’articolo 1326 c.c., ossia che un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

3. – Il terzo mezzo d’annullamento lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, cioe’ la scorrettezza della condotta dell’ (OMISSIS) nell’indurre il (OMISSIS) dapprima a conferirle un incarico di vendita per la somma di lire 860 milioni, per poi indurlo nel giro di appena un mese a ridurre il prezzo d’offerta alla minor somma di 790 milioni, al netto della provvigione. Inoltre, “pur avendo in mano una proposta d’acquisto per Lire 810.000.000 (…) sottoscritta dal promittente acquirente, tale Fabrizio (OMISSIS), in data 12.4.2001 a cui evidentemente faceva riferimento l’accettazione del prezzo a Lire 810.000.000, approfittando dello stato di bisogno dell’opponente, un dipendente dell’ (OMISSIS), sempre in data 12.4.2001, induceva lo stesso ad accettare una proposta di vendita irrevocabile per Lire 790.000.000” (cosi’, a pag. 12 del ricorso). Cio’ in violazione, si sostiene, dell’articolo 1759 c.c., che impone al mediatore di fornire tutte le informazioni di cui dispone e che vanno commisurate alla media capacita’ professionale del settore.

Di tali “problematiche” la Corte territoriale non avrebbe tenuto alcun conto nella sentenza.

4. – Il primo motivo e’ infondato.

L’aver la Corte distrettuale considerato sostanzialmente conforme alla proposta, e dunque conclusiva dell’accordo (e quindi dell’affare, ai fini della provvigione), un’accettazione recante la clausola “prima casa”, come la proposta redatta pacificamente per iscritto, non implica alcuna violazione della forma solenne richiesta per gli atti definitivi o preliminari di trasferimento immobiliare, ma semmai pone la questione su cui si sofferma il secondo motivo.

5. – Che e’ fondato.

Ai sensi dell’articolo 1326 c.c., u.c., l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Tale norma e’ stata ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di questa S.C., anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. Infatti, in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio e’ di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che l’ipotesi prevista dall’articolo 1326 c.c., u.c., – secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta – ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Cass. nn. 16016/03, 2472/99 e 77/93).

La Corte distrettuale si e’ discostata da tale orientamento, poiche’, invertendo sostanzialmente i termini della questione, ha ritenuto che in assenza di uno specifico interesse di una delle parti alla modifica accessoria richiesta dall’altra, l’accordo dovesse ritenersi perfezionato (non e’ chiaro se su tutto o quanto meno sul resto). Per di piu’ senza considerare che anche il venditore puo’ avere interesse all’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta, atteso che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 57, comma 1, entrambe le parti contraenti sono obbligate in solido al pagamento, operando il regresso solo nei rapporti interni con l’acquirente.

6. – L’accoglimento del suddetto motivo, facendo venir meno il capo di decisione relativo alla conclusione dell’affare cosi’ come ricostruito dalla Corte di merito, assorbe l’esame della terza censura.

7. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel decidere il merito si atterra’ al principio di diritto innanzi richiamato e provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

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