Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 6 settembre 2017, n. 4242
Non può ritenersi corretto il giudizio complessivo effettuato sulla base di un metro di valutazione nel quale sono stati introdotti elementi di necessaria eccellenza, e quindi di piena maturità, che sono propri del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di prima fascia e non anche del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia per la quale è richiesta la sola “maturità” scientifica.

Sentenza 6 settembre 2017, n. 4242
Data udienza 20 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2016, proposto da:

Ro. Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Qu., con domicilio eletto presso lo studio & Su.Studio Or., He. in Roma, piazza (…);

contro

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ed altri , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

ed altri, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Gi. Gr. non costituito in giudizio;

Ma. Co., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III n. 05973/2016, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D1 – diritto amministrativo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e di Ma. Co.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Al. Qu., Pa. Gr. dell’Avvocatura Generale dello Stato e An. Cl.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado, l’appellante, ricercatrice di diritto amministrativo e professore aggregato di diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, impugnava i seguenti atti, tutti relativi alla procedura di abilitazione scientifica nazionale, indetta con D.D. n. 222/2012, alla quale aveva partecipato, per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto Amministrativo) – seconda fascia:

– i giudizi negativi espressi nei confronti dell’appellante, sia collegialmente che singolarmente, dalla Commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, indetta con D.D. n. 222/2012, per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto Amministrativo, seconda fascia;

– il verbale della Commissione giudicatrice del 5/4/2013 di predeterminazione dei criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

– il decreto direttoriale n. 222 del 20/7/2012; le relative istruzioni di compilazione CINECA e la circolare MIUR del 11/1/2013 n. 754.

La ricorrente denunciava l’illegittimità dei criteri e parametri predeterminati dalla Commissione nel citato verbale del 5/4/2013 relativamente alla seconda fascia, e specificatamente l’adozione del “criterio più selettivo”, di cui al p. 3.3.1, in combinato disposto con gli altri criteri e parametri, così come stabiliti dalla Commissione ai successivi p.3.4, 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3, per sproporzionalità, violazione del principio di “ponderazione equilibrata e motivata dei criteri e parametri” previsto dall’art. 3 c.3 del citato D.M. n. 76/12, nonché per irrazionalità ed erronea interpretazione da parte della Commissione delle disposizioni sopra citate. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in relazione all’applicazione dei predetti criteri e parametri nei suoi confronti. In particolare, eccepiva l’inattendibilità delle “operazioni tecniche” compiute dalla Commissione, per omesso esame del curriculum complessivo della candidata, ossia della “domanda completa”, nonché per omessa “valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni”. Sollevava infine incidente di costituzionalità sotto alcuni profili, che sostanzialmente ripetevano le censure già dedotte.

Con la sentenza appellata il ricorso è stato respinto.

L’appellante ripropone tutti i motivi disattesi. Il Ministero costituitosi ha controdedotto.

2. Diversamente da quanto ritenuto dal Tar, la Sezione ritiene fondato il motivo inerente l’illogicità del c.d. criterio con valenza preponderante, aggiunto dalla Commissione, secondo cui, per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale, è necessario “avere inserito nella domanda di partecipazione almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni del DM 76/2012 all. D par. 1 e 2, tra cui almeno una monografia” (avendo ritenuto irrilevanti i criteri della collocazione editoriale e dell’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale).

Al riguardo, questa Sezione non può che richiamare quanto già ritenuto in alcuni analoghi casi di mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.

Nella sentenza 29/12/2016 n. 5534 questa Sezione ha infatti affermato che non può ritenersi corretto il giudizio complessivo “effettuato sulla base di un metro di valutazione nel quale sono stati introdotti elementi di necessaria eccellenza (e quindi di piena maturità) che sono propri del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di prima fascia e non anche del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di seconda fascia (per la quale è richiesta la sola “maturità” scientifica)”. Si è infatti osservato che “il D.M. n. 76 del 1972, che regola la materia, ha riservato alla prima fascia il conseguimento della “piena maturità scientifica”, attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, mentre per la seconda fascia ha ritenuto sufficiente il raggiungimento della “maturità scientifica” attestata da un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti. In conseguenza, il livello di eccellenza, che può consentire l’accesso alla prima fascia (ed attesta la piena maturità scientifica del candidato), non occorre sia stato già necessariamente raggiunto per l’accesso alla seconda fascia per la quale è richiesta la maturità scientifica attestata dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità”.

Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi in altre più recenti decisioni di questa Sezione (sentenze 27/04/2017 nn. 1949, 1950 e 1951) nelle quali, sempre a proposito di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, si è affermato che “l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D?tra cui almeno una monografia”, in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”.

Questa recente giurisprudenza non è contraddetta da un ancor più recente pronuncia della Sezione in data 14/06/2017 n. 2921, nel cui giudizio era stata al contrario denunciata non tanto la ragionevolezza del criterio in questione, bensì la semplice mancanza di una qualche motivazione da parte della commissione in ordine all’introduzione di tale criterio, e si era viceversa concluso nel senso di ravvisare nella specie una sufficiente motivazione al riguardo (quindi nei limiti del motivo dedotto).

Viceversa, nel caso in esame, l’appellante, che non partecipava alla procedura per la prima fascia, ha denunciato non tanto la motivazione addotta dalla commissione per avvalersi del criterio volto all’eccellenza (e cioè del criterio più selettivo individuato per la procedura di prima fascia), ma soltanto la “sproporzionalità” (e dunque l’irrazionalità) di tale criterio, valevole solo per la prima fascia, invocando di conseguenza un'”equilibrata ponderazione tra criteri e parametri”, e senza attribuire una valenza assoluta e risolutiva all’elemento qualitativo della produzione scientifica.

Altrettanto omessa è la compiuta valutazione dell’impatto delle pubblicazioni presentate dall’interessata all’interno del settore concorsuale di riferimento, con riferimento, ad esempio, al correlato dibattito scientifico; elemento questo rilevante e valutabile anche per il settore del Diritto Amministrativo, che a buon titolo appartiene al novero delle scienze giuridiche.

Così come avrebbe dovuto tenersi conto dell’intensa attività didattica e di partecipazione ai convegni svolta e documentata dalla ricorrente.

In conclusione, il giudizio espresso nei confronti della ricorrente risulta non soltanto affetto da carenza di motivazione, come sopra chiarito, ma addirittura alterato, per essere stato utilizzato un criterio più selettivo di valutazione che non risulta applicabile al caso di specie e si pone oltretutto in contrasto con le disposizioni che regolano il procedimento in questione.

In conclusione, l’appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza appellata, dev’essere annullato il giudizio di primo grado, nei limiti dell’interesse dell’appellante.

Conseguentemente, l’Amministrazione dovrà predisporre un nuovo giudizio di idoneità nei confronti dell’appellante, nominando per l’incombente una diversa commissione giudicatrice.

3. Tenuto conto dei particolari elementi che hanno caratterizzato la presente controversia, il Collegio ritiene che vi siano le ragioni per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Daniele Ravenna – Consigliere

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