Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21315. Appalto. L’exceptio non rite adimpleti contractus

L’exceptio non rite adimpleti contractus; tale eccezione,  non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volonta’ della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese. Il contraente che si avvale legittimamente di tale diritto non puo’ essere considerato in mora, e non e’ percio’ tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altro contraente, non essendo applicabile l’articolo 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al relativo pagamento.

D’altra parte, la stessa eccezione puo’ produrre i suoi effetti in tanto in quanto essa risulti proporzionata all’inadempimento della controparte, in base ad una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; cio’ significa, in particolare, che nei contratti sinallagmatici occorre procedere alla valutazione comparativa delle condotta dei contraenti onde stabilire se (ed in quale misura) sia effettivamente giustificabile il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta da parte di uno di essi, tenendo presente il principio secondo cui quando l’inadempimento di una parte non e’ grave, il rifiuto dell’altra non e’ conforme a buona fede e quindi non e’ giustificato. Il giudice, in altre parole, e’ tenuto a valutare, secondo i canoni obiettivi di buona fede e correttezza, quale tra le due condotte abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e percio’ abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte; di guisa che, pur in presenza di un’eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non e’ escluso che per il residuo – una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti – la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora. 

 

Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21315
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15021/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 398/2011, depositata in data 14.4.2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.6.2017 dal Consigliere Relatore Dott. Francesco CORTESI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 23.5.1990 la societa’ (OMISSIS) s.n.c. convenne (OMISSIS) s.n.c. innanzi al Tribunale di Bergamo, e premesso di averle affidato in appalto la realizzazione di un pavimento industriale rivelatosi affetto da vizi tali da renderlo inutilizzabile, ne chiese la condanna alla restituzione del corrispettivo od al rifacimento integrale della pavimentazione, oltre al risarcimento del danno;

– (OMISSIS) s.n.c. si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda nonche’, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al saldo del corrispettivo ancora dovuto;

– al giudizio fu successivamente riunito quello proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento del corrispettivo per la fornitura del calcestruzzo utilizzato nella realizzazione dell’opera, nel quale (OMISSIS) si era costituita chiedendo che fosse accertata la presenza di vizi del materiale, dai quali erano poi derivati quelli lamentati dalla committente;

– il Tribunale di Bergamo ritenne che i vizi dell’opera fossero addebitabili unicamente all’appaltatrice (OMISSIS); pertanto, per quanto qui ancora di interesse, condanno’ quest’ultima al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), che liquido’ in Euro 14.047,63 oltre interessi dal 1.4.1990 al saldo;

– la sentenza fu appellata da (OMISSIS) che ne chiese l’integrale riforma; (OMISSIS) si costitui’ e propose appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della domanda di condanna al rifacimento integrale della pavimentazione;

– la Corte d’Appello di Brescia accolse l’appello principale per quanto di ragione e rigetto’ quello incidentale;

– ritennero in particolare i giudici d’appello che l’azione della committente, inquadrabile nell’ambito dei rimedi di cui all’articolo 1668 c.c., comma 1, non escludesse il diritto dell’appaltatrice al corrispettivo per le opere effettivamente eseguite a titolo di residuo credito anche per lavorazioni aggiuntive, che liquidarono – sulla base della consulenza tecnica dalla quale era emersa la parziale utilizzabilita’ dell’opera – in Euro 23.377,90, oltre interessi al saggio legale dalla data di scadenza del pagamento indicata dall’appaltatrice in fattura e sino al saldo; per la stessa ragione esclusero la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto;

– avverso detta sentenza (OMISSIS) s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimata ha depositato controricorso; le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– e’ infondata la questione preliminare sollevata da (OMISSIS) s.n.c. in relazione alla procura alle liti rilasciata in proprio dal legale rappresentante della ricorrente, essendo sufficiente, ai fini della sua riconducibilita’ alla societa’ conferente, l’apposizione in calce alla stessa del timbro recante la relativa denominazione con la sottoscrizione del legale rappresentante (cfr. Cass. SS.UU. 5.5.2017, n. 10937);

– con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al riconoscimento del credito residuo di (OMISSIS) s.n.c. pur a fronte dell’accertata sussistenza di vizi in capo all’opera appaltata;

– con il secondo motivo denunzia poi violazione di legge in relazione al riconoscimento degli interessi moratori sul residuo credito, cui ostava il fatto ch’essa avesse formulato eccezione di inadempimento, contestualmente sospendendo la propria controprestazione;

– con il terzo motivo denunzia infine vizio di motivazione in relazione al riconoscimento, in favore dell’appaltatrice, del corrispettivo per lavorazioni aggiuntive, che in realta’ assume svolte al fine di ovviare ai vizi dell’opera e pertanto al di fuori del contenuto dell’appalto;

– il primo motivo e’ inammissibile poiche’ non indica la disposizione normativa di cui postula la violazione;

– il terzo motivo e’ infondato; erra infatti la ricorrente nel dolersi di un difetto di motivazione in punto al credito riconosciuto per lavorazioni aggiuntive, poiche’ la sentenza impugnata fonda la relativa decisione sul rilievo della non contestazione di tali lavorazioni da parte sua (se non in modo generico ed a distanza di dieci anni dalla realizzazione di tali attivita’), rilievo sufficiente a supportare il riconoscimento della pretesa creditoria ed, in ogni caso, non inciso dalla doglianza;

– e’ invece fondato il secondo motivo di ricorso;

– al riguardo va anzitutto rilevato che sospendendo l’adempimento della propria obbligazione di pagamento in ragione dei vizi denunziati, la committente ha posto in essere una condotta qualificabile come exceptio non rite adimpleti contractus; tale eccezione, infatti, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volonta’ della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese (cfr. fra le altre Cass. 29.9.2009, n. 20870);

– in proposito, questa Corte ha piu’ volte affermato che il contraente che si avvale legittimamente di tale diritto non puo’ essere considerato in mora, e non e’ percio’ tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altro contraente, non essendo applicabile l’articolo 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al relativo pagamento (fra le altre, si v. Cass. 9.12.2013, n. 27437; Cass. 21.6.2010, n. 14926; Cass. 28.9.1996, n. 8567);

– d’altra parte, la stessa eccezione puo’ produrre i suoi effetti in tanto in quanto essa risulti proporzionata all’inadempimento della controparte, in base ad una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; cio’ significa, in particolare, che nei contratti sinallagmatici occorre procedere alla valutazione comparativa delle condotta dei contraenti onde stabilire se (ed in quale misura) sia effettivamente giustificabile il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta da parte di uno di essi, tenendo presente il principio secondo cui quando l’inadempimento di una parte non e’ grave, il rifiuto dell’altra non e’ conforme a buona fede e quindi non e’ giustificato (Cass. 10.11.2003, n. 16822).

– il giudice, in altre parole, e’ tenuto a valutare, secondo i canoni obiettivi di buona fede e correttezza, quale tra le due condotte abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e percio’ abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte; di guisa che, pur in presenza di un’eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non e’ escluso che per il residuo – una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti – la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora. (Cass. 13.3.2007, n. 5869);

– la sentenza d’appello, pur accertando la fondatezza della denuncia dei vizi (e della relativa domanda di riduzione del prezzo) formulata dalla committente e, per altro verso, della pretesa creditoria dell’appaltatrice per le lavorazioni residue, ha del tutto omesso di considerare l’incidenza di tale accertamento sulla determinazione del corrispettivo dovuto, cui ha aggiunto gli interessi moratori per l’intero; per tale aspetto, la sentenza risulta viziata e va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudichera’ uniformandosi al seguente principio di diritto: “il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente non puo’ essere considerato in mora e non e’, percio’, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’articolo 1224 c.c., se non nei limiti in cui detta eccezione e’ proporzionata all’inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalita’ e’ rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede”;

– il giudice del rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

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