Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 14 settembre 2017, n. 21320. Possessori del contrassegno speciale per disabili e zone a traffico limitato e aree pedonali

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11  prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili e’ permessa la circolazione e la sosta nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane” qualora e’ autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita’. Nel caso di specie, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non puo’ avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, e’ sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11 l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’articolo 12 stesso decreto.

 

Sentenza 14 settembre 2017, n. 21320
Data udienza 19 giugno 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4348-2012 proposto da:

COMUNE BUSTO ARSIZIO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 814/2011 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) proponeva ricorso in opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, al fine di vedersi annullare n. 21 verbali emessi nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Busto Arsizio per violazione degli articoli 7 e 9 C.d.s.: al ricorrente veniva contestato il transito in piu’ occasioni in una zona a traffico limitato nel periodo (OMISSIS).

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio rigettava il ricorso e confermava i provvedimenti sanzionatori.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace veniva proposto gravame, mediante il quale il sig. (OMISSIS) denunciava la nullita’ della sentenza impugnata per errata e insufficiente motivazione.

Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva l’appello.

Il sig. (OMISSIS) era infatti possessore del Contrassegno Invalidi n. (OMISSIS), rilasciato dal Comune di Busto Arsizio il 1 gennaio 2006 e valido fino al 1 gennaio 2011. Tale contrassegno permetteva all’appellante il transito nella zona a traffico limitato in oggetto poiche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11 la circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane” qualora e’ autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilita’. Tale condizione ricorreva nel caso di specie, poiche’ una delibera del Comune di Busto Arsizio permetteva il transito nella zona in questione a veicoli adibiti al pubblico servizio.

In secondo luogo, secondo il Tribunale lombardo, non aveva rilevanza la violazione, da parte dell’appellante, dell’obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive: la violazione di tale prescrizione non inficiava la legittimita’ dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili, ma aveva il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi.

Il Comune di Busto Arsizio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale. Il ricorso consta di cinque motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c. si era proposto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato ma con ordinanza interlocutoria 10.12.2013 la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R n. 503 del 1996, articolo 11 poiche’, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, non sussisterebbero nel caso concreto le condizioni per l’applicazione di tale norma, in quanto la zona in oggetto non era aperta incondizionatamente al transito di veicoli espletanti servizio di trasporto pubblico, essendo permesse le sole operazioni di prelievo ed accompagnamento di persone nel tratto in oggetto (Delib. Giunta Comunale n. 37631 del 2008).

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole ex articolo 360 c.p.c., n. 3) della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 36 e 38 poiche’ il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe mal interpretato e applicato le norme in questione, non riconoscendo forza cogente all’obbligo di comunicare il transito entro le 48 ore successive, come chiaramente indicato nel pannello integrativo al segnale di divieto di transito posto all’ingresso della zona a traffico limitato, anzi interpretando tale prescrizione quale modalita’ di agevolazione della correttezza e speditezza dei controlli amministrativi.

Con il terzo motivo, il Comune di Busto Arsizio lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la sentenza impugnata motiverebbe in maniera illogica e contraddittoria l’esclusione della forza cogente dell’obbligo di comunicazione entro le 48 ore successive al transito.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 35 e 36 laddove la sentenza impugnata ha rilevato la mancata produzione in atti della delibera posta a base della regolamentazione dell’accesso nella zona a traffico limitato.

Infine, con il quinto motivo, viene censurata la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., poiche’ la sentenza impugnata ha ingiustamente posto in capo all’odierno ricorrente l’onere di provare un fatto pacifico e non contestato, e cioe’ la delibera che prescriveva l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore dal transito: tale delibera non era mai stata contestata dall’odierno intimato, ne’ in primo grado ne’ in appello.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11 e’ stato correttamente interpretato ed applicato dal Tribunale di Busto Arsizio. La norma in questione prescrive, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili e’ permessa la circolazione e la sosta nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane” qualora e’ autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita’. Nel caso di specie, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non puo’ avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, e’ sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articolo 11 l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’articolo 12 stesso decreto.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, non meritano accoglimento. L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, come ha giustamente osservato il Tribunale di Busto Arsizio, non puo’ rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, ex articolo 11. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalita’ di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente, avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso; tale finalita’ e’ stata correttamente individuata nella motivazione della sentenza impugnata, che appare dunque immune dalle censure proposte dal ricorrente nel terzo motivo.

La pronuncia sul secondo e terzo motivo comporta l’assorbimento dei successivi.

In definitiva,la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%.

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