L’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge “ad hoc”, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’articolo 342 c.p.c. – con citazione; cosicchè la tempestività dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem”.
Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30044
Data udienza 19 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23258/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2684 dei 19/27.6.2013;
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Nola depositato in data 21.4.2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano dichiararsi la nullita’ delle delibere assunte il 30.3.2001 ed il 22.6.2002 dall’assemblea del condominio (OMISSIS).
Esponevano che le delibere pregiudicavano il diritto ai “posti – auto” ad essi attribuito con gli atti di assegnazione dei rispettivi immobili.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 2225/2007 l’adito tribunale rigettava la domanda, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava i ricorrenti alla residua meta’.
Con ricorso depositato in data 1.12.2008 interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 2684 del 19/27.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto, e condannava gli appellanti alle spese.
Evidenziava la corte che il gravame era stato notificato in data 10.2.2009, ben oltre la scadenza – coincidente con l’1.12.2008 – del termine lungo ex articolo 327 cod. proc. civ..
Evidenziava altresi’ che nessun rilievo rivestiva la circostanza che il ricorso, con cui l’impugnazione era stata spiegata, era stato depositato in data 1.12.2008; che invero l’appello era da proporre con citazione, sicche’ la tempestivita’ del gravame era da riscontrare “in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
[…segue pagina successiva]
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