Non può essere genericamente accusato di bancarotta fraudolenta l’imputato che abbia fornito una fattura attestante lo smaltimento delle rimanenza in magazzino: solo lo specifico approfondimento sulla falsità della fattura può configurare il reato contestato. 

Sentenza 5 settembre 2017, n. 40277
Data udienza 24 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 04/05/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 24/09/2014, con cui (OMISSIS) era stato ritenuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui all’articolo 110 cod. pen., Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 223 perche’, in qualita’ di amministratore unico dal 01/02/2008 al 03/06/2009 e liquidatore dal 03/06/2009 alla data del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con sede legale in (OMISSIS), dichiarata fallita in data (OMISSIS), distraeva o dissipava rimanenze di magazzino iscritte nell’ultimo bilancio del 31/12/2008 sotto la voce “rimanenze prodotti finiti” per un valore complessivo di Euro 29.051,00; in Milano, sentenza di fallimento del (OMISSIS).

2. Con ricorso depositato il 15/07/2016 (OMISSIS) personalmente ricorre per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 cod. proc. pen., lettera b) ed e), in relazione alla generica motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della condotta distrattiva, nonostante le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alla natura ed al valore dei beni smaltiti, con produzione di una fattura relativa allo smaltimento effettuato da una ditta specializzata, relativamente alla quale nessun accertamento risulta essere stato effettuato, ne’ dalla curatela ne’ dall’Autorita’ Giudiziaria;

2.2. violazione di legge ex articolo 606 cod. proc. pen., lettera b), in relazione al Regio Decreto n. 267 del 1973, articoli 216 e 223 in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto, atteso che il fallimento era stato cagionato esclusivamente da una crisi di liquidita’, come chiaramente evidenziato anche dalle relazioni del curatore fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato, nei termini di seguito specificati.

La sentenza di primo grado ha dato atto come, dal bilancio al 31/12/2008, risultasse la presenza di rimanenze per Euro 93.372,00, di cui Euro 29.051,00 costituiti da prodotti finiti; alla distrazione di detti prodotti risulta limitata la contestazione, in quanto, secondo la scarna motivazione della sentenza, la fattura prodotta in udienza non avrebbe comprovato il legittimo smaltimento di prodotti privi di valore, in quanto emessa nel dicembre 2009, dopo due mesi circa dall’intervenuto fallimento e dopo le dichiarazioni rese al curatore dall’imputato; quindi, e’ stato affermato, che non vi sia spiegazione alla sparizione delle rimanenze di magazzino, mentre, per altro verso, deve farsi affidamento sulla valutazione delle rimanenze in base a quanto dichiarato dal’amministratore, in coerenza con le risultanze dei libri contabili.

Detta sentenza appare estremamente lacunosa e contraddittoria nel suo impianto motivazionale, non spiegando affatto per quale ragione non fosse da ritenere credibile la circostanza che le rimanenze fossero state effettivamente smaltite, atteso che la sola affermazione dell’epoca di emissione della fattura appare piuttosto incompleta ed apodittica, ne’ indica quale fosse il valore delle rimanenze all’epoca del loro smaltimento presunto, ne’, infine, spiega per quale ragione l’imputato sarebbe credibile in relazione alla circostanza della valutazione delle rimanenze mentre non lo sarebbe in relazione a quella del loro smaltimento, non essendo stata, peraltro, affermata la falsita’ della fattura emessa, ne’ essendo stati svolti accertamenti in tal senso.

Ne’ la sentenza impugnata ha fornito, in tal senso, compiuta risposta alle doglianze difensive, essendosi limitata a qualificare come un post factum l’emissione della fattura, affermando che l’imputato non avrebbe dato conto alcuno della destinazione dei beni mancanti.

Detta ultima affermazione appare in aperto contrasto con la circostanza che l’imputato abbia fornito una fattura attestante lo smaltimento delle rimanenze, per cui solo lo specifico e puntuale approfondimento circa il reale valore della merce e la dimostrazione della falsita’ della fattura, avrebbero potuto giustificare la conferma della sentenza impugnata, atteso che la mera discrasia tra la data dell’operazione di smaltimento e la data di emissione della fattura non appare elemento sufficiente per ritenere provata al di la’ di ogni ragionevole dubbio la condotta distrattiva, potendo costituire solo un indizio in tal senso, non avendo nessuna delle due sentenze di merito dimostrato per quale ragione detta circostanza apparisse univocamente concludente.

Ne discende, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Motivazione semplificata.

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