Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 dicembre 2017, n. 54691. Quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento

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4.1. I ricorsi per cassazione sono stati proposti personalmente, facendo pervenire all’autorita’ giudiziaria due distinti atti di impugnazione, fondati sui medesimi motivi, trasmessi a mezzo raccomandata; entrambi i ricorsi risultano sottoscritti a nome di ciascuna ricorrente, con elezione di domicilio presso il difensore, senza autentica della firma apposta in calce agli stessi.
E’ noto che l’articolo 583 c.p.p., prevede la facolta’ di presentare impugnazione con atto da trasmettere a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma in tal caso la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (come prevede il comma 3 dell’articolo citato). Peraltro la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell’impugnante spetta soltanto al difensore autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimita’ (Sez. U., n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180; Sez. F., n. 53 del 30/08/2016, Bianchi, Rv. 267943; Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello, Rv. 221898; Sez. 6, n. 188 del 08/10/1993, Paulovic, Rv. 197227), autentica mancante nella specie.
4.2. In ogni caso si osserva che ci si trova di fronte ad una “doppia conforme” affermazione di responsabilita’ e che, in tale ipotesi, e’ pienamente ammissibile la motivazione di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, posto che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli gia’ esaminati e disattesi. Le due pronunce in tale ipotesi, si integrano formando una sola entita’ logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per valutare la congruita’ della motivazione, completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze della pronuncia di appello. Nella specie poi la Corte territoriale non si e’ limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto punto per punto alle doglianze proposte con il gravame. Le motivazioni quindi, si saldano in un unico iter argomentativo, che non viene contraddetto dalle censure mosse dalle ricorrenti le quali, anzi, ripropongono nei ricorsi, per la maggior parte, gli stessi motivi devoluti con l’appello e respinti in secondo grado, con logica ed esauriente motivazione.
In particolare le sentenze di merito sottolineano l’intervenuta confessione dell’addebito, circostanza che rende manifestamente infondata la dedotta carenza di motivazione circa la riferibilita’ del fatto alle imputate. Inoltre la Corte di appello ha chiarito che l’allocazione di una sacca interna ai propri indumenti appositamente predisposta, che ha consentito di portare via la merce senza destare sospetto, costituisce quid pluris necessario e sufficiente ad integrare l’aggravante contestata, trattandosi di mezzo insidioso, idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa nel patrimonio, al fine di consentire la consumazione del delitto senza destare sospetti. La motivazione offerta e’, dunque, congrua e logica ed in linea con il consolidato principio di diritto affermato in proposito da questa Suprema Corte, quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259288; Sez. 4, n. 10134 del 19/01/2006, Baratto, Rv. 233716).
4.3. Quanto al secondo motivo, risulta che le generiche sono state concesse dal giudice di primo grado, con giudizio di equivalenza, mentre con i ricorsi si contesta genericamente il diniego del beneficio da parte della Corte territoriale. Con riferimento alla richiesta di prevalenza delle generiche disattesa dal giudice di appello, si osserva che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ai numerosi precedenti, reputati ostativi rispetto ad un giudizio di bilanciamento piu’ favorevole, pur considerando le ragioni prospettate dalle appellanti fondate, nei motivi di gravame, soltanto sullo scarso valore della merce e sulla confessione. Detto giudizio, come e’ noto, implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimita’ ove, come nella specie, non risulti frutto di mero arbitrio e sia sorretto da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Infine nulla e’ dedotto nei motivi di appello circa le condizioni economiche delle imputate, esame richiesto per la prima volta con il ricorso per cassazione, quindi, inibito ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
5. L’inosservanza dell’articolo 583 c.p.p., comporta la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1 lettera c). Ne consegue che non puo’ essere pronunciata condanna alle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza, stante l’assenza di autentica delle sottoscrizioni, che le impugnazioni siano state proposte dalle imputate (Sez. 2, n. 29162 del 9/04/2013, Gorgoni, Rv. 256062; Sez. 6, n. 38141 del 24/09/2008, Imperiale, Rv. 241265).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Motivazione semplificata.

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