Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5654. In caso di abuso edilizio, la sanatoria richiesta mediante istanza di accertamento di conformità ex art.36, TU edilizia

In caso di abuso edilizio, la sanatoria richiesta mediante istanza di accertamento di conformità ex art.36, TU edilizia non determina né l’illegittimità né l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione emessa dal comune. Per il principio di legalità la proposizione di tale istanza non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati. Infatti, nell’inesistenza di un’apposita norma di legge, è assolutamente inapplicabile in via analogica la norma di cui alla legge n. 47 del 1985 (trasfusa nelle leggi del 1994 e del 2003 che la hanno richiamata), secondo cui la presentazione della domanda di condono comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi e dei giudizi aventi per oggetto l’immobile per il quale fosse stata presentata la medesima domanda (di condono). Al massimo l’stanza di accertamento di conformità, se presentata prima dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, determina esclusivamente l’avvio del procedimento di accertamento, ferma restando l’applicabilità dell’art. 36, comma 3, sulla formazione del rigetto (dell’istanza) per silentium

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5654
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2017, proposto dai signori Al.Pu. e Ma.Ca.Lu., rappresentati e difesi dall’avvocato Ba.De.Si., domiciliati ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro

il Comune di Omissis, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 30 agosto 2016, n. 9435, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n. 2482/2016, proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione 27 novembre 2015, n. 124;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
1. Con la sentenza n. 9435 del 2016, il TAR ha respinto il ricorso n. 24 82 del 2016 proposto al TAR per il Lazio dagli appellanti contro l’ordinanza 124/2015 del Comune di Omissis, la quale contesta loro di aver realizzato senza titolo un manufatto di cemento armato in unico piano, in sostanza una sorta di casetta, per una superficie di circa 116 mq, con antistante porticato, il tutto su un terreno di loro proprietà situato in località Omissis, su terreno distinto al catasto al foglio 27, particella 700.
2. Contro tale sentenza, i ricorrenti originari hanno proposto l’appello, che ripropone i due motivi già respinti in primo grado, così come segue.
Con il primo di essi, essi deducono violazione dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, per aver presentato un’istanza di accertamento di conformità che a loro dire determinerebbe l’illegittimità ovvero l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione.
Con il secondo motivo, gli interessati deducono la violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, perché l’amministrazione non avrebbe trasmesso l’avviso di avvio del procedimento.
Con l’ordinanza 19 giugno 2017, n. 2534, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
3. Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto, nei termini che seguono.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, ha natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica la disposizione di cui alla legge n. 47 del 1985 (trasfusa nelle leggi del 1994 e del 2003 che la hanno richiamata), secondo cui la presentazione della domanda di condono comportava la sospensione dei procedimenti amministrativi e dei giudizi aventi per oggetto l’immobile per il quale fosse stata presentata la medesima domanda.
La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione:
– non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del t.u. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni;
– deve attivare il relativo procedimento, se l’istanza sia stata proposta prima di tale acquisizione, ferma restando l’applicabilità dell’art. 36, comma 3, sulla formazione del rigetto per silentium.
Concludendo sul punto, ritiene la Sezione che, per il principio di legalità (che riguarda anche la formazione degli effetti dei provvedimenti, nonché l’eventuale loro sospensione), in assenza di una disposizione di legge la proposizione dell’istanza di cui all’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001 non incida sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati.
Risulta infondato anche il secondo motivo d’appello, poiché, come ha chiarito la sentenza dell’Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, l’ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura di atto dovuto, che è congruamente motivato con il solo riferimento all’esistenza dell’abuso stesso, che nel caso di specie risulta pacifica.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Nulla per le spese, perché l’amministrazione appellata non si è costituita nel corso del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2259/2017, lo respinge.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore

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