La condotta degli amministratori che ostacolino l’attività di controllo dei soci e degli organi sociali, è di rilevanza penale quando effettivamente cagiona un danno.
Sentenza 25 settembre 2017, n. 44053
Data udienza 14 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. SCARLINI E. V. S. – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza del 21 novembre 2016, il Tribunale Ancona, sezione per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nella parte in cui aveva sottoposto al vincolo reale l’azienda di proprieta’ della srl (OMISSIS), in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), non ravvisando il fumus dei delitti alla medesima ascritti, ai sensi dell’articolo 2625 c.c., comma 2, e articolo 2634 c.c., per avere costei, in concorso con l’amministratore della societa’ srl (OMISSIS) (OMISSIS):
– ostacolato lo svolgimento dell’attivita’ di controllo, da parte del socio e co-amministratore (OMISSIS), sulla stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda concluso con la srl (OMISSIS) ad un prezzo incongruo e sulla contabilita’ al fine di accertare le appropriazioni indebite consumate da (OMISSIS);
– sottoscritto il medesimo contratto, in conflitto di interesse con la societa’, essendo il contraente, srl (OMISSIS), alla medesima e ad (OMISSIS) riconducibile.
Il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi da cui potesse trarsi la convinzione che:
– il canone locatizio fosse di favore e che avesse creato dei danni alla societa’ che l’aveva stipulato posto che il corrispettivo pattuito e versato era risultato maggiore dei costi che la societa’ doveva sostenere;
[…segue pagina successiva]
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