Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 settembre 2017, n. 44053. La condotta degli amministratori che ostacolino l’attività di controllo dei soci e degli organi sociali

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– la societa’ conduttrice fosse riconducibile a (OMISSIS) ed (OMISSIS) solo perche’ costoro ne frequentavano gli uffici anche dopo la cessione dell’attivita’ perche’ cio’ avrebbe potuto dipendere dalle necessita’ derivanti dal passaggio di consegne e dal fatto che la (OMISSIS) ne era divenuta dipendente, assunta con regolare contratto di lavoro; ne’ erano decisivo il fatto che il 95 % delle quote della srl (OMISSIS) appartenesse al compagno della (OMISSIS), (OMISSIS), e che il restante 5 % fosse intestato ad un suo amico, (OMISSIS), posto che lo stesso (OMISSIS) aveva affermato che (OMISSIS) esercitava effettivamente i suoi compiti di amministratore, cosi’ dimostrando di un essere un prestanome della compagna; del resto in modo del tutto analogo aveva concluso il giudice civile pronunciandosi sullo stesso oggetto in sede cautelare.
2 – Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, articolando le proprie censure in due motivi.
2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenta insussistenza della prova di un danno derivante dalla condotte contestate.
Il Tribunale infatti non aveva tenuto in alcun conto il lucro cessante e si era limitato ad affermare che non si era individuato alcun danno emergente.
Non si era poi comunque valutato il fumus del delitto di ostacolo all’attivita’ di controllo relativamente alla possibilita’ di evincere dal controllo della contabilita’ le appropriazioni consumate da (OMISSIS), cosi’ determinando una nullita’ per l’assenza di motivazione sul punto.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento degli elementi del reato previsto dall’articolo 2634 c.c. in capo ad (OMISSIS).
L’indagato, padre di (OMISSIS), aveva comunque agito nell’interesse di un proprio congiunto visto che l’azienda era stata ceduta al compagno della figlia. Il Tribunale aveva quindi adottato una nozione troppo restrittiva del conflitto di interessi disciplinato dall’articolo 2634 e 2391 c.c..
3 – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Gabriele Mazzotta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per le seguenti ragioni:
– quanto al fumus relativo al delitto previsto dall’articolo 2625 cod. civ., doveva considerarsi anche la condotta di appropriazione di Euro 12.000 che, non negata, avrebbe consentito di ritenere la legittimita’ del vincolo;
– quanto al fumus del delitto previsto dall’articolo 2634 c.c., che la nozione di conflitto di interessi e’ ben piu’ ampia di quella prospettata dal Tribunale, tanto che la norma prevede anche che la condotta sia consumata a profitto di altri ed anche per conseguire vantaggi non di esclusiva natura patrimoniale; cosi’ si deduce da una corretta applicazione dei doveri fissati dall’articolo 2391 c.c. in capo all’amministratore.
4 – Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale chiede che sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso della pubblica accusa perche’:
– era stata dedotta la manifesta illogicita’ del provvedimento impugnato mentre era possibile, ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., censurare solo i vizi che costituiscono violazione di legge;
– il giudice aveva fatto corretta applicazione dell’articolo 2625 c.c., comma 2, visto che non era stato individuato alcuno specifico danno cagionato ai soci, un danno che doveva consistere in una effettiva diminuzione del patrimonio e non in un generico pregiudizio, dovendosi anche tenere conto del fatto che i bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015 non erano stati approvati;
– non sussisteva la lamentata violazione dell’articolo 2634 c.c. non potendosi dedurre il conflitto di interessi dal mero rapporto parentale ed affettivo con le altre parti del contratto. Occorreva vi fosse un pregiudizio economico e la condotta era di dolo intenzionale;
– non si era provato alcun coinvolgimento della (OMISSIS) e del padre nella srl (OMISSIS) dalla quale la prima era stata assunta per la sua professionalita’ maturata nel ramo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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