Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 ottobre 2017, n. 48767. L’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4

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1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la destrezza dell’azione furtiva per avere l’imputata, con gesto repentino, approfittato della momentanea distrazione della persona offesa nella custodia della propria borsa per sottrarre dalla medesima del danaro e delle carte di credito, rifacendosi in tal modo ad un non incontrastato orientamento del giudice di legittimita’ per cui la fattispecie di cui all’articolo 625 c.p., n. 4, sussiste ogni qual volta l’agente sfrutti una qualsiasi situazione favorevole per eludere l’ordinaria vigilanza del proprietario della cosa. Orientamento che ha trovato pero’ autorevole e recente smentita da parte delle Sezioni Unite (Sez. Un. n. 34090 del 27 aprile 2017, Quarticelli), che hanno precisato come la suddetta aggravante sia configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato lo stesso agente con il proprio comportamento caratterizzato da particolare abilita’, astuzia o avvedutezza a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene. In applicazione di tale principio deve dunque escludersi che nel caso di specie ricorra la contestata aggravante. Conseguentemente, non essendo stata proposta querela dalla persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per il difetto originario della condizione di procedibilita’.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4, perche’ l’azione penale non doveva essere promossa per mancanza di querela.
Motivazione semplificata.

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