Il rischio di reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera non giustifica il mantenimento della misura cautelare del controllo giudiziario, se il datore ha regolarizzato i lavoratori e si è messo in linea con le norme antinfortunistiche.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 aprile 2018, n. 17939.

Il rischio di reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera non giustifica il mantenimento della misura cautelare del controllo giudiziario, se il datore ha regolarizzato i lavoratori e si è messo in linea con le norme antinfortunistiche.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 17939
Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di questi ultimi;
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso l’ordinanza del 20 giugno 2017 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma dell’ordinanza reiettiva della richiesta di sequestro preventivo dell’azienda agricola degli (OMISSIS) in Giugliano, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 18 maggio 2017 ed appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disponeva il controllo giudiziario della predetta azienda al fine di impedire al reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera di cui all’articolo 603-bis c.p..
2. I ricorrenti propongono tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello del pubblico ministero in quanto intempestivamente presentato rispetto al termine di dieci giorni decorrente dalla lettura del provvedimento appellato in esito all’udienza camerale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. L’interpretazione del Tribunale, per la quale il termine decorreva dalla successiva data della comunicazione del provvedimento all’ufficio del pubblico ministero secondo le regole del procedimento in camera di consiglio, non considerava, secondo i ricorrenti, che nella specie si trattava di un’udienza camerale partecipata di convalida dell’arresto, che l’articolo 322-bis c.p.p. rinvia in materia all’articolo 310 il quale richiama a sua volta i termini previsti per l’impugnazione dall’articolo 309, decorrenti dalla lettura dell’ordinanza, e che peraltro lo stesso giorno della pronuncia dell’ordinanza appellata si dava esecuzione alla scarcerazione degli indagati ed al dissequestro di cose sequestrate con la comunicazione al pubblico ministero procedente, il quale pertanto aveva conoscenza effettiva del provvedimento non piu’ tardi del giorno successivo.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge sulla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 603-bis c.p., lamentando l’insussistenza degli elementi costitutivi dello sfruttamento e dell’approfittamento dello stato di bisogno nella situazione di effettiva necessita’ che li caratterizza. Tali condizioni sarebbero state oggetto nel provvedimento impugnato, secondo i ricorrenti, di una valutazione astratta e non riferita alla reale situazione dei lavoratori, e non si ravviserebbero in particolare nella nazionalita’ straniera e nella clandestinita’ di alcuni dei dipendenti degli indagati, in difformita’ delle retribuzioni rispetto alle previsioni dei contratti collettivi che non assumevano dimensione evidente e significativa, in violazioni in materia di orario, riposo, aspettativa e ferie non reiterate e legate alle contingenze di attivita’ produttive periodiche come quella in esame, non avendo comunque alcuno dei lavoratori riferito di ingiustificati dinieghi del riposo settimanale o delle ferie, in infrazioni meramente formali delle disposizioni sull’igiene e la sicurezza del lavoro e in una apodittica qualificazione come degradante delle attivita’ del bracciantato agricolo. Si rileva ancora nel ricorso l’errato inquadramento giuridico del fatto, al piu’ riconducibile all’ipotesi di utilizzazione di lavoratori extracomunitari irregolari di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 22, comma 12, che fra l’altro prevede quale circostanza aggravante la sottoposizione alle condizioni di sfruttamento di cui all’articolo 603-bis c.p..
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge sulla concretezza e l’attualita’ delle esigenze cautelari, lamentando l’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultava che l’impresa si era prontamente adeguata alle normative antinfortunistiche e che i lavoratori erano stati regolarizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello del pubblico ministero e’ infondato.
Rispetto al rilievo dei ricorrenti, per il quale il termine di dieci giorni per la proposizione dell’appello decorreva dalla lettura dell’ordinanza reiettiva della richiesta di sequestro preventivo, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto degli indagati, con la conseguente intempestivita’ dell’appello presentato dal pubblico ministero oltre detto termine, e’ dirimente la circostanza per la quale l’appello veniva nella specie proposto non dal Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale di Napoli Nord, procedente e partecipante all’udienza di cui sopra, ma dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; la cui autonoma legittimazione ad impugnare l’ordinanza reiettiva, dinanzi a detto Tribunale competente per l’appello in materia cautelare, veniva confermata nel provvedimento impugnato con argomentazioni che non sono state poste in discussione con i ricorsi.
Da cio’ segue infatti che per il pubblico ministero appellante come appena identificato, non avente facolta’ di presenziare all’udienza nella quale veniva data lettura del provvedimento appellato, il termine per l’impugnazione non poteva che decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento alla propria segreteria; essendo pertanto corretta la conclusione del Tribunale per la quale rispetto a tale comunicazione, avvenuta il 22 maggio 2017, l’appello era tempestivamente presentato.
2. Il motivo dedotto sulla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 603-bis c.p. e’ inammissibile.
Premesso che, essendo elementi costitutivi della fattispecie di impiego illecito di manodopera ipotizzata nel caso in esame la sottoposizione dei lavoratori ad un regime di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno degli stessi, il comma 3 del citato articolo 603-bis prevede espressamente quale indice di sfruttamento la presenza di anche solo una delle condizioni descritte nella sproporzione delle retribuzioni rispetto al lavoro prestato, nella reiterata violazione della normativa in materia di orari di lavoro, riposo, ferie e aspettativa, nell’infrazione alle norme in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro e nell’imposizione di modalita’ di lavoro degradanti, il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato con riguardo alla sussistenza di piu’ condizioni fra quelle appena indicate; osservando il Tribunale che, a prescindere dalla congruita’ delle retribuzioni ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari, la reiterata violazione della normativa sui tempi di lavoro era integrata da quanto riferito dai lavoratori sulla mancanza di riposo settimanale, e il contrasto con le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro emergeva dalle stesse dichiarazioni con riguardo alla precarieta’ dei servizi igienici ed all’assenza dei requisiti minimi di sicurezza alle serre ove si svolgeva l’attivita’ lavorativa, costituiti da passerelle in legno consunte e malferme. Ed anche l’ulteriore elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori era oggetto di congrua motivazione nel riferimento alla situazione di clandestinita’ dei predetti, che li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagevoli.
Su questi aspetti i ricorrenti, pur richiamando testualmente la deduzione di vizi di violazione di legge, prospettano in realta’ vizi motivazionali, lamentando sostanzialmente l’illogicita’ delle conclusioni tratte nel provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in base alle circostanze di fatto in precedenza indicate; ed in questi termini i ricorsi propongono censure non consentite in materia cautelare reale, e comunque valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimita’.
3. E’ invece fondato il motivo dedotto sulla concretezza e l’attualita’ delle esigenze cautelari.
Le argomentazioni del Tribunale, articolate nel mero riferimento all’aggravamento degli effetti del reato in conseguenza della libera disponibilita’ dell’azienda, non si confrontavano infatti con i rilievi difensivi, sorretti da documentazione, in ordine alla regolarizzazione dei lavoratori ed all’adeguamento dell’impresa alle prescrizioni antinfortunistiche; aspetti, questi, che si e’ visto essere rilevanti nella motivazione del provvedimento impugnato sulla ravvisabilita’ della condotta incriminata e, quindi, sulla protrazione della stessa in conseguenza della prosecuzione dell’attivita’ dell’impresa.
La motivazione di cui sopra era pertanto assente su un profilo essenziale ai fini della sussistenza dei presupposti per l’imposizione del vincolo cautelare, il che integra il lamentato vizio di illegittimita’. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato sul punto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.

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