Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52580. Falso ideologico in atto pubblico per i due assessori comunali

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In conclusione, tenuto conto della prescrizione maturata e che il ricorso non si appalesa comunque manifestamente inammissibile, con riferimento alla posizione del (OMISSIS), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
A conclusioni differenti deve invece pervenirsi per (OMISSIS), i cui motivi del ricorso possono essere esaminati parimenti in modo congiunto.
Se con riferimento all’elemento oggettivo del delitto di falso, si deve integralmente richiamare quanto sopra gia’ osservato per il (OMISSIS), non puo’, invece, configurarsi in capo alla ricorrente il dolo del reato ascrittole.
Da un attento esame della motivazione della sentenza di secondo grado emerge che e’ stato rimproverato all’assessore (OMISSIS) il non aver evidenziato in sede di deliberazione della giunta che il Piano di Sicurezza non era stato redatto.
Tuttavia, la sentenza impugnata ha ritenuto che vi fosse in capo all’imputata un obbligo di avvisare gli altri membri della giunta della mancata redazione di tale piano senza aver debitamente indicato gli elementi fattuali da cui aveva desunto che la stessa fosse effettivamente consapevole di tale mancanza, ma sul solo rilievo che era suo compito, quale Assessore di riferimento ai Lavori Pubblici, accertare che il Piano di Sicurezza fosse stato
redatto e che la pratica fosse completa. Non a caso, nello sviluppo del percorso argomentativo, la Corte territoriale ha precisato che, per superficialita’, la (OMISSIS) non aveva controllato che il progetto fosse completo come previsto dalla legge.
E’ evidente che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilita’ della (OMISSIS) per il reato ascrittole esclusivamente sulla funzione dalla stessa esercitata di Assessore ai Lavori Pubblici, rimproverandole una negligenza, “una superficialita’” che e’ stata erroneamente ricondotta al dolo eventuale, ma che non puo’ che connotare la colpa.
In proposito, e’ orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di falsita’ documentali, ai fini dell’integrazione del delitto di falsita’, materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto e’ il dolo generico, il quale, tuttavia, non puo’ essere considerato in “re ipsa”, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiche’ il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (sez 3 n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328).
Va, infine, osservato che anche dall’esame della parte narrativa della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4), nella quale sono riportate le censure svolte dal P.M. alla sentenza di primo grado, emerge in modo evidente che l’accusa nei confronti della (OMISSIS) e’ stata sempre e solo impostata sul dedotto inadempimento da parte dell’assessore del dovere di verificare la completezza della pratica, ritenuto inescusabile in relazione alla sua qualifica professionale.
Dunque, neppure il P.M. aveva evidenziato alcun elemento fattuale da cui desumere la piena consapevolezza e volonta’ dell’imputata di commettere il falso, con la conseguenza che non puo’ ritenersi che la sentenza impugnata sia semplicemente incorsa in una carenza e/o vizio motivazionale, atteso che il nucleo dell’accusa si fondava proprio su quegli elementi erroneamente valorizzati dalla Corte territoriale nei termini di dolo eventuale.
Ne consegue che, relativamente alla posizione di (OMISSIS), nell’annullare la sentenza, appare superfluo il rinvio al giudice di merito.
In conclusione, con riferimento a tale imputata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente alla posizione di (OMISSIS) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e, quanto alla posizione di (OMISSIS), perche’ il fatto non costituisce reato.

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