[….segue pagina antecedente]
1. Con riferimento alla posizione di (OMISSIS), esaminando congiuntamente per comodita’ espositiva tutti i motivi dallo stesso proposti, va osservato che nel giugno 2016 e’ maturata la prescrizione del delitto allo stesso ascritto.
Ritiene, preliminarmente, questo Collegio che il delitto di falso ideologico in atto pubblico allo stesso contestato fosse stato congruamente accertato e motivato dalla Corte territoriale sotto il profilo dell’elemento sia oggettivo che soggettivo.
In particolare, condivide questo Collegio l’impostazione della sentenza impugnata secondo cui, indipendentemente dal fatto che l’arch. (OMISSIS) non avesse specificamente attestato che il progetto esecutivo si formava di un certo numero di elaborati, nel momento in cui lo stesso ha dichiarato che ” la proposta che precede e’ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia”, ha implicitamente attestato che del progetto esecutivo facesse parte anche il Piano di Sicurezza, documento che doveva obbligatoriamente e preventivamente essere allegato a tale progetto secondo la legge.
A tal proposito, e’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi recentemente Sez. Fer. n. 39843 del 4 agosto 2015, Rv. 264364) che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attivita’ e’ assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non e’ destinato a provare la verita’ di alcun fatto; diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito, come nel caso di specie, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si e’ in presenza di un esercizio di discrezionalita’ tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformita’ della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicche’ l’atto potra’ risultare falso se detto giudizio di conformita’ non sara’ rispondente ai parametri cui esso e’ implicitamente vincolato.
Dunque, non essendo tale parere stato reso dal ricorrente nello svolgimento di un’attivita’ assolutamente discrezionale e valutativa – come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado – ma essendosi trattato di esercizio di discrezionalita’ tecnica, l’atto compiuto dal (OMISSIS) e’ affetto da falsita’ ideologica, non essendo stati osservati i parametri normativi cui il giudizio di conformita’ era implicitamente vincolato.
Ne’ persuadono le censure svolte tardivamente dal (OMISSIS) nel ricorso, finalizzate ad affermare che, in realta’, il piano di sicurezza non dovesse essere, secondo la legge, allegato al progetto esecutivo prima della deliberazione della Giunta comunale, potendo essere redatto in un momento successivo, e, in particolare, “prima della richiesta di presentazione delle offerte, a norma del Decreto Legislativo n.
81 del 2008.
A prescindere dal rilievo che la normativa sugli Appalti Pubblici, in quanto speciale, prevale per i lavori svolti in tale ambito sulla disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – non a caso, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 35, comma 1, lettera f, invocato dalla Corte territoriale, che prescriveva che tra i documenti componenti il progetto esecutivo rientravano anche “i piani di sicurezza e coordinamento”, e’ stato riprodotto in modo identico nel suo contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, articolo 33, costituente il nuovo regolamento di attuazione del Codice degli Appalti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006) – lo stesso ricorrente aveva affermato, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata (pag. 9), che il Piano di Sicurezza doveva essere presente e doveva essere controllato preventivamente.
L’espressione dallo stesso proferita “i progetti vanno presentati completi, nel caso in questione doveva essere quindi stilato il piano di sicurezza” e’ inequivoca.
Dunque, il ricorrente vuole in questa sede affermare la superfluita’ in questa sede del piano di sicurezza nonostante avesse dichiarato, quando non aveva ancora messo evidentemente a punto la propria strategia difensiva, l’esatto contrario.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha congruamente motivato la sussistenza in capo al (OMISSIS) del dolo generico del falso ideologico, avendo evidenziato che lo stesso sapeva che il piano di sicurezza non era stato redatto, avendo egli stesso affermato “Per quanto ricorso non fu affidato ad alcuno direttamente l’incarico per la redazione del piano di sicurezza”, circostanza confermata dal fatto che nessun compenso fu dall’Amministrazione Comunale per la sua redazione.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply