Falso ideologico in atto pubblico per i due assessori comunali colpevoli di aver sottoposto alla giunta comunale l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del giardino di una scuola materna deficitaria del piano sicurezza
Sentenza 17 novembre 2017, n. 52580
Data udienza 13 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANIELLO ROBERTO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; per la posizione della (OMISSIS) annullamento senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato.
L’avvocato (OMISSIS), per il suo assistito (OMISSIS), dopo aver brevemente esposto i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento; in subordine si associa alla richiesta del PG.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) si associa alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2016 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di giustizia per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.
Agli imputati era stato contestato che, in concorso tra loro, (OMISSIS) quale Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilita’ e Ambiente del Comune di (OMISSIS), sottoponendo alla Giunta Comunale di (OMISSIS) in data 19.12.2008 la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del giardino della scuola materna (OMISSIS) pur in mancanza della Tavola 13 – piano di sicurezza – di cui era stato preparato solo il frontespizio, (OMISSIS), quale dirigente del settore “Gestione del Territorio”, esprimendo il parere di regolarita’ tecnica della proposta sebbene non fosse stato predisposto il piano di sicurezza, facevano approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo con la falsa attestazione che era composto da n. 15 elaborati compresa la Tavola n. 13 – piano di sicurezza – mai predisposta.
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore hanno separatamente proposto ricorso per cassazione gli imputati affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge in relazione all’articolo 479 c.p. e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che non avendo fatto parte della Giunta comunale e non avendo quindi partecipato alla deliberazione dell’atto, non aveva compiuto alcun falso.
Ne’, d’altra parte, aveva reso alcuna dichiarazione in ordine al numero ed alla qualita’ degli elaborati allegati alla proposta di deliberazione, essendosi limitato ad un mero parere di regolarita’ tecnica che e’ atto meramente valutativo – come ritenuto dal G.I.P. nel giudizio di primo grado – e non contiene alcun dato descrittivo.
Non essendo stata redatta alcuna falsa attestazione, non poteva esserci stata l’induzione in errore dei Componenti della Giunta Comunale.
La Corte d’Appello, nel ritenere il parere tecnico del dirigente un requisito di legittimita’ della Delib. di Giunta, si era sul punto posta in contrasto con l’orientamento consolidato di legittimita’ della giurisprudenza amministrativa, che ritiene la mancanza di tale parere come semplice irregolarita’, con la conseguenza che lo stesso non contribuisce a formare la volonta’ dell’organo di governo locale.
2.2. Con il secondo motivo (OMISSIS) ha dedotto violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, articoli 18 e 25, Decreto Legislativo n. 163/2006, articolo 93, comma 2 e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 91.
Lamenta il ricorrente che, alla luce della normativa successiva al Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, la prescrizione del piano di sicurezza non era tassativa e nel caso di specie l’arch. (OMISSIS) ha ritenuto che in base alle concrete esigenze tecnico progettuali di quello specifico progetto tale piano non fosse necessario in sede di approvazione del progetto.
La regolarita’ tecnica della proposta di deliberazione prescinde dalla predisposizione del piano di sicurezza, che non e’ sempre obbligatorio e avrebbe comunque potuto essere redatto dal coordinatore prima della presentazione delle offerte, a norma dell’articolo 91 Testo Unico in materia di sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 2008).
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