Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42061. Il momento consumativo del delitto di peculato

Il momento consumativo del delitto di peculato è individuabile in quello nel quale l’agente si appropria dolosamente delle cose mobili o del denaro della pubblica amministrazione del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o del servizio. Ne consegue che è irrilevante ai fini della consumazione del reato la circostanza che l’agente abbia costituito un unico conto sul quale fare confluire le somme, poiché l’appropriazione è momento ontologicamente e di fatto distinto dall’accreditamento delle stesse somme sul conto, rilevante solo ai fini di prova

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE

SENTENZA 15 settembre 2017, n.42061

Pres. Rotundo – est. Giordano

Ritenuto in fatto

È impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale L.C. , applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. con l’aumento per la continuazione fra reati, è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 314 cod. pen., in (omissis) . Il L. , in qualità di amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito delle procedure di prevenzione n. 44/2004 e 62/2005 (a carico di R.L. la prima e di S.S.P. , la seconda) si era appropriato della complessiva somma di Euro 572.946,88 di cui aveva la disponibilità in virtù della funzione rivestita. I fatti materiali, sulla scorta delle indagini di natura documentale e della ammissioni dell’imputato, sono sostanzialmente incontroversi. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto tradiva, e comunque manifestamente infondata, l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che secondo l’imputato andava dichiarata a favore del Tribunale di Napoli o di Venezia; ha respinto la richiesta di procedere a perizia psichiatrica del L. e la richiesta di eliminare, dal computo della pena, l’aumento per la continuazione fra reati.

Con motivi di ricorso, sottoscritti dai difensori di fiducia, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e argomentati anche con motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2017, il ricorrente denuncia: 2.1 violazione di legge penale, in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 8 cod. proc. pen. poiché le conclusioni raggiunte dai giudici del merito, in punto di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono erronee dovendosi ritenere che il reato di peculato si era consumato in Napoli o in Venezia, città nelle quali venivano rilasciati dal L. i vari assegni gravanti sulla provvista esistente presso i conti correnti delle procedure giudiziarie ed erroneo era l’assunto, perché frutto di mere congetture, che la più grave appropriazione risulta avvenuta in Caserta, in relazione alle somme relative alla ‘(omissis) ‘. Erronea è la conclusione della Corte di appello che ha ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria sammaritana che, già sollevata all’udienza preliminare, veniva riproposta all’udienza del 10 maggio 2011 dopo che l’udienza del 21 dicembre 2010 era stata rinviata de plano per il mancato consenso delle parti alla rinnovazione degli atti eventualmente raccolti, e che, in ogni caso, la presunta tardività deve ritenersi sanata dal momento che la questione è stata esaminata dalla Corte di appello. La competenza territoriale dell’autorità giudiziaria napoletana – osserva sul punto il ricorso contenente motivi aggiunti – era radicata dalla circostanza che in Napoli erano accesi i conti correnti delle procedure, conti sui quali venivano versati i proventi delle attività commerciali ed impressa la diversa destinazione di parte delle somme incassate poiché l’imputato entrava legittimamente in possesso delle somma di denaro e solo successivamente imprimeva, con la utilizzazione dei fondi in Venezia, una diversa destinazione degli stessi mentre parte delle somme incassate venivano utilizzate proprio per le esigenze delle procedure. La possibilità lasciata all’amministratore di scegliere la destinazione delle somme comporta che il momento di appropriazione delle stesse non si è realizzato nel momento nel quale il ricorrente le ha incassate ma nel momento nel quale l’agente ha impresso alle somme ricevute una diversa destinazione; 2.2 difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 85 cod. pen., per non avere i giudici di appello accolto la richiesta di perizia finalizzata all’accertamento della incapacità di intendere e di volere dell’imputato, nonostante le dichiarazioni rese dalla dottoressa Ma.Or. che aveva sottoposto l’imputato ad un test della personalità ed aveva riscontrato un ridottissimo senso della realtà che si innestava su una personalità disturbata in ordine al controllo delle proprie pulsioni, soprattutto rispetto a quella del gioco. Anche il teste dottor m.r. , che avrebbe potuto riferire circa la stranezza del comportamento dell’imputato in occasione di un comune viaggio al casinò di Montecarlo, era stato impropriamente revocato dal Tribunale sebbene fosse stato indicato nella lista dei testi della difesa; 2.3 violazione di legge, in relazione all’art. 81 cod. pen., per la erronea configurazione dei fatti come plurimi reati avvinti da continuazione, con conseguente aumento della pena, e non come reato a consumazione prolungata avuto riguardo alla circostanza che l’imputato aveva costituito un apposito conto intestato procedure sulle quali poteva operare manifestando, così, sin dall’inizio, la volontà di compiere un evento destinato a durare nel tempo. Con il quarto motivo di ricorso, insiste nella richiesta di rinnovazione del dibattimento per la necessità di sentire il teste m. e di sottoporre ad esame peritale l’imputato, prove immotivamente obliterate dai giudici del merito.

Considerato in diritto

Il ricorso, per plurime e convergenti ragioni, è destinato alla inammissibilità.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, rilevato che l’eccezione non risultava proposta all’udienza del 21 dicembre 2010 in cui si procedeva alla costituzione delle parti – rilievo del tutto genericamente contestato dalla difesa- ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale perché non è stata proposta nel termine indicato dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. che prevede un rigido sistema di preclusione ancorato al momento nel quale (subito dopo) viene compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. Ineccepibile è la conclusione alla quale il giudice di merito è pervenuto facendo proprio il principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di merito, l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neanche se i presupposti per porre la questione della competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione del solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa (Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745), criterio al quale non vi ragione di derogare in nome del principio che vuole il legislatore arbitro, nella sua discrezionalità, di limitare la rilevanza del criterio di ripartizione della giurisdizione a vantaggio dell’ordine e speditezza del processo, senza per ciò intaccare il principio della naturalità precostituita del giudice. La trattazione della questione da parte della Corte di merito, per evidenti ragioni di completezza dell’esame, non implica che, in sede di legittimità – ove rileva il vizio di violazione di legge e l’applicazione del principio di diritto in relazione alla regula iuris applicata – la validità del principio non debba essere ribadita disattendendo le argomentazioni difensive sviluppate e concernenti la ricostruzione del momento consumativo del reato di peculato, che ridonda anche sull’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

2.1 Osserva il Collegio che, in tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubblica amministrazione ed il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che detta somma entra immediatamente nella disponibilità e nel patrimonio della pubblica amministrazione nel momento stesso della riscossione e della consegna al pubblico ufficiale. Orbene la Corte di merito, pur dando atto che ci si trova di fronte a plurime appropriazioni realizzate e sicuramente individuabili in (omissis) – città quest’ultima ove venivano rilasciati vari assegni sulla provvista esistente presso i conti correnti delle procedure giudiziarie – ha individuato nell’art. 16 cod. proc. pen. il referente normativo per la individuazione della competenza (e non già l’art. 8 cod. proc. pen., come sostenuto nei motivi aggiunti) e, quindi, la competenza dell’autorità giudiziaria sammaritana perché autorità giudiziaria competente per il reato più grave. Le conclusioni raggiunte dalla Corte partenopea sono inattaccabili sia sul piano logico, perché fondate sulla ricostruzione in fatto compiuta dallo stesso imputato, che sul piano giuridico. L’imputato con riguardo alla più risalente procedura quella della (omissis) , per la quale era stato nominato amministratore nell’anno 2004 e poi coamministratore – aveva dichiarato di recarsi egli stesso presso l’esercizio commerciale, sito in omissis, ove ritirava il contante e le distinte riepilogative dell’ASL e tutto ciò che era relativo alla contabilità della Farmacia, ivi detenuto. È stato, inoltre, accertato che l’imputato non aveva neppure proceduto al versamento degli introiti in contanti a partire dalla data dell’ultima relazione presentata al Tribunale, il 31 marzo 2007. Correttamente, a fronte di plurime condotte di appropriazione della più disparata natura commesse in tempi diversi, la Corte di merito ha fatto ricorso, ai fini della determinazione della competenza, al criterio dettato dall’art. 16 cod. proc. pen. – così individuandola in quella del tribunale sammaritano – in ragione della gravità del reato di peculato in danno della (omissis) in ragione del considerevole importo dell’ammanco. Le considerazioni difensive, che richiamano i poteri dell’amministratore sulla destinazione da imprimere alle somme, previe le verifiche contabili del caso, non hanno pregio perché all’evidenza ricondotte al periodo nel quale – per oltre due anni dalla nomina, come indicato dalla difesa nei motivi – aveva effettivamente versato il denaro sui conti delle procedure e non al periodo in contestazione (dal (omissis) ), e che, almeno per la (OMISSIS) , non aveva neppure contemplato il versamento delle somme sui conti poiché, come evidenziato dalla Corte di appello, a partire dal 31 marzo 2007, non venne eseguito alcun versamento e neppure sono individuabili condotte formali, coincidenti con l’appropriazione consistita unicamente nel trattenere il denaro per sé, sicché ininfluente ne era il trasporto in Napoli o la verifica contabile, poiché l’intento appropriativo dell’imputato coincideva proprio con il momento nel quale riceveva le somme.

2.2 Come già osservato dalla Corte di appello (f. 11 s. della sentenza impugnata), nell’ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell’art. 9 cod. proc. pen. – che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo – ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, Rv. 248467). Il ricorrente non contesta la sussistenza della ritenuta connessione tra i reati oggetto del procedimento, e ciò esonera da ulteriori rilievi (pure correttamente svolti dalla Corte di appello, a f. 12 della sentenza impugnata).

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’esame delle deduzioni svolte dalla difesa, prospettate in ordine al vizio di motivazione, impongono una precisazione con riguardo ai limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della necessità di una perizia psichiatrica che, quale mezzo di essenzialmente discrezionale, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa costituisce scelta rimessa al giudice di merito. Ne consegue il costante principio affermato da questa Corte secondo il quale, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi la meritevolezza di una richiesta di perizia psichiatrica (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv. 254226).

3.1 Vale, inoltre, richiamare le nozioni di vizio totale o parziale di mente elaborate dalla ormai risalente decisione a sezioni unite di questa Corte con riguardo ai cd. disturbi di personalità, che offre un criterio valutativo utile e rilevante anche a proposito della dedotta condizione personale dell’imputato ricondotta alla ludopatia o, cioè un disturbo del comportamento, rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, inquadrato nella categoria delle cosiddette ‘dipendenze comportamentali’. La nota sentenza Raso (S.U. n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317) ha affermato che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i ‘disturbi della personalità’, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i profili sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di ‘infermità’.

3.2 In siffatta cornice giuridica di riferimento si muove la motivazione della Corte territoriale, che non è smentita da evidenze scientifiche sulla natura della cd. ludopatia – cioè il gioco d’azzardo patologico – che la teste escussa in dibattimento ha inquadrato nella categoria delle cosiddette dipendenze comportamentali e che, sulla scorta dei test della personalità condotti sull’imputato non ha rivelato la esistenza di elementi nosologici che possano rientrare nel concetto di infermità, perché di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente.

3.3 Alla stregua di tali condivisi principi, non si presta a censure di legittimità la valutazione della Corte d’appello, che, investita per la prima volta della richiesta di accertamento psichiatrico, mai chiesto in primo grado, riesaminate le emergenze processuali già valutate dal primo Giudice, le vicende esistenziali dell’imputato e la disamina scientifica svolta dalla dottoressa Ma. ha spiegato, rispondendo alle obiezioni della difesa, le ragioni della valutazione conclusiva della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, nel momento del fatto, di vizi attinenti alla capacità di intendere e di volere dell’imputato in assenza di elementi atti a dimostrare la compromissione della sua capacità di comprensione del peso e delle conseguenze delle sue azioni e di autodeterminazione, piuttosto che la contaminazione del procedimento di formazione del ‘motivo’ a commettere il reato. In questo contesto, non possono dunque trovare accoglimento le prospettazioni difensive, che, senza correlarsi con il ragionamento probatorio complessivo che si è confrontato con le emergenze derivanti dalle dichiarazioni della dottoressa Ma.Or. e dei test dalla stessa condotti, sono in realtà volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza tratti dall’acquisito materiale probatorio e in un’alternativa e diversa analisi valutativa, in contrasto con la preclusione, in questa sede, di un dissenso di merito a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente articolata e congrua.

4.Aspecifica, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è la censura che deduce la violazione del diritto alla prova in relazione alla disposta revoca, nel corso del giudizio di primo grado, dell’ordinanza con la quale era stata ammessa la escussione di tale dottor m. , che avrebbe dovuto riferire non su fatti medici ma sui fatti di causa, perché compagno del L. in una sortita presso il Casinò di Montecarlo. Nella sentenza impugnata si dà atto che la revoca, non contestata dalla difesa, seguiva alla omessa notifica della citazione, compulsata dalla difesa, perché il teste risultava ‘sloggiato’ e che alle successive ricerche disposte dal Tribunale il teste risultava non reperibile perché da due anni trasferito in Brasile. Non sussistono, dunque, motivi per ritenere non legittima l’ordinanza del Tribunale, non contestata nell’immediatezza.

6.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Il momento consumativo del delitto di peculato è individuabile in quello nel quale l’agente si appropria dolosamente delle cose o del denaro della pubblica amministrazione del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o del servizio: irrilevante ai fini della consumazione del reato, che ha riguardo alla condotta ed al perfezionamento dei suoi elementi costitutivi, è la circostanza che il L. avesse costituito un unico conto sul quale fare confluire le somme poiché l’appropriazione era momento ontologicamente e di fatto distinto dall’accreditamento delle stesse somme sul conto, rilevante solo ai fini di prova. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte appropriative, riconducibili alle due distinte procedure di prevenzione nelle quali il L. era stato autonomamente nominato amministratore giudiziario, costituissero distinte ed autonome ipotesi di reato ciascuna delle quali ha realizzato la violazione del precetto penale possedendone tutti gli elementi costitutivi e da unificare, ai fini del trattamento punitivo, ai sensi dell’art. 81, comma 2 cod. pen., in presenza dell’unitario programma criminoso che affasciava in un proposito unitario reati distinti.

Osserva, inoltre, il Collegio che la condotta del reato di peculato è strutturalmente diversa da quella del delitto di truffa, richiamato quale tertiumcomparationis al fine di argomentare la fondatezza della tesi difensiva, reato di truffa nel quale l’agente, non avendo il possesso delle somme, se lo sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri attraverso i quali si realizza la condotta di reato: è rispetto a tale fattispecie che rileva il concetto di consumazione prolungata che è, tuttavia, ravvisabile solo in presenza di un originario ed unico comportamento fraudolento al quale segua la rateizzazione delle somme così conseguite, laddove, anche nel reato di truffa, in presenza di ulteriori attività fraudolente sono integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato, con la conseguente applicazione del regime della continuazione fra reati.

7.Indeducibile, così come strutturato, è il quarto motivo di ricorso poiché in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

(Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 – dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236), lacune ed illogicità che non sono per nulla ravvisabili nel provvedimento impugnato alla stregua delle considerazioni innanzi illustrate.

8.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro millecinquecento. Il predetto va, altresì condannato a rifondere alle parti civili costituite, R.L. , C.A. , C.V. e M.F. , le spese sostenute nel presente grado, liquidate, avuto riguardo ai criteri di cui a Decreto 10 marzo 2014 n. 55, come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro miallecinquecento in favore della cassa della ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile R.L. che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario e dalle parti civili C.A. , C.V. e M.F. che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA

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