Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite
Sentenza 14 novembre 2017, n. 51895
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. RICCARDI Giusep – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2016 del TRIBUNALE di URBINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di Urbino, che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell’articolo 624 c.p. nel reato di cui all’articolo 647 c.p., ha assolto (OMISSIS) dal reato di appropriazione di cose smarrite.
Deduce la violazione di legge, sostenendo che nel portafogli sottratto vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicche’ conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, con conseguente sussistenza del reato di furto.
2. Con memoria depositata il 06/10/2017 (OMISSIS) ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non rileva, ai fini del reato di cui all’articolo 647 c.p., la conoscenza dell’altruita’ della cosa, che necessariamente riguarda le cose smarrite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
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