Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 novembre 2017, n. 51622. Resta l’aggravante e dunque la rilevanza penale per la condotta in danno di un bene esposto alla fede pubblica anche quanto ci si trovi in presenza di un sistema di allarme o videoregistrazione.

Resta l’aggravante e dunque la rilevanza penale per la condotta in danno di un bene esposto alla fede pubblica anche quanto ci si trovi in presenza di un sistema di allarme o videoregistrazione.

Sentenza 13 novembre 2017, n. 51622
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (ANCHE PCN) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), del Foro di Taranto, che si e’ riportato ai motivi e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/6/2016 la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 24/10/2014, appellata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), ha assolto (OMISSIS) dal reato di danneggiamento semplice, non piu’ previsto dalla legge come reato, eliminando il relativo aumento di pena e le corrispondenti statuizioni civili, e cosi’ riducendo la pena inflitta nei suoi confronti a mesi 3 di reclusione, e ha rigettato nel resto l’appello, condannando reciprocamente entrambi gli appellanti alla rifusione delle spese processuali del grado della parte civile.

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