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Non vi e’ dubbio che la sentenza di annullamento, prendendo in esame esclusivamente i video del 29/01/2015, 17/08/2015, del 20/09/2015, non ha certo voluto affermare la inconfigurabilita’ del delitto di cui all’articolo 414 c.p. per i restanti video – neppure esaminati – e cio’ perche’ quanto osservato da questa Corte per i primi video ha avuto una valenza assorbente per gli altri.
Diversamente argomentando, la sentenza di annullamento di questa Corte, nel disporre che il giudice del rinvio effettuasse un nuovo esame degli elementi probatori acquisiti nei confronti del (OMISSIS), non avrebbe espressamente indicato, come invece ha fatto, anche le videoregistrazioni del (OMISSIS).
Orbene, in ordine a questi due video, e’ pacifico che il (OMISSIS) abbia inneggiato apertamente allo Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati derivanti dall’attivita’ di propaganda, i giudici del Riesame, nonostante avessero espressamente citato quell’orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che impone di considerare il comportamento dell’agente per la condizione personale dell’autore e le circostanze di fatto in cui si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi evidenziati (pag. 10 prima ordinanza annullata e pag. 3 ordinanza impugnata) del (OMISSIS) con altri soggetti gia’ indagati per terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi piu’ estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 414 c.p., l’ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei due video sul rilievo dell’asserita breve durata – ben undici giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del (OMISSIS) o in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso con la sola opzione “mi piace”, elementi che invece non sono certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto dal social network facebook.
Deve quindi annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia in diversa composizione nonche’ ordinarsi la restituzione integrale degli atti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Ordina la restituzione integrale degli atti.
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