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Tale enunciato e’ coerente con quanto gia’ affermato da questa Corte nella sentenza n. 31389 del 11/6/2008, Rv. 241174, nella quale era stato evidenziato come l’ideologia della Jihad secondo la logica della contrapposizione fedele/infedele, verita’/menzogna, giustizia/ingiustizia, legittimi l’impiego dei cc.dd. kamikaze, persone disposte a sacrificare la propria vita e quella degli altri per “la causa”, ponendo in atto condotte che, ad un tempo, sono atti di violenza in incertam personam e forme di comunicazione e di “ammonimento” verso i superstiti.
La sentenza n. 24103/17 ha quindi condiviso il percorso logico-argomentativo auspicato dal Procuratore ricorrente e gia’ sviluppato dal G.U.P. presso il Tribunale di Brescia nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, il quale, nell’esaminare le singole videoregistrazioni diffuse dal (OMISSIS) su facebook, aveva ritenuto la natura apologetica e propagandistica dello Stato islamico:
1) del video del (OMISSIS), nel quale un combattente predica l’unione dei fratelli per aiutare la Siria, pregando perche’ Allah lo accetti come martire;
2) del video del (OMISSIS), nel quale e’ ritratto un combattente armato con la divisa del mujahideen e sono evocati i massacri in Siria, inneggiandosi ai mujahideen caduti per proteggere i musulmani nella guerra contro i nemici di Allah;
3) del video del (OMISSIS) in cui si inneggia ai mujahideen che uccidono e sono uccisi per Allah.
La 1 sezione di questa Corte aveva ritenuto l’incongruita’ logica insita nel ragionamento di escludere l’associazione, ritenuta invece dal G.I.P. di Brescia, tra ISIS e la Jihad combattuta in Siria, osservando come il richiamo alla Jihad islamica ispiri le azioni belliche condotte dall’ISIS in Siria, e costituisca su scala internazionale il collante del terrorismo islamico.
A fronte delle ritenute incongruita’ motivazionali, la I sezione di questa Corte, nell’annullare la prima ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia, ha rinviato allo stesso Tribunale affinche’ fosse condotto un nuovo esame degli elementi probatori acquisiti nei confronti del (OMISSIS), e in particolare, delle videoregistrazioni postate nei giorni 29/01/2015, 17/08/2015, del 20/09/2015, 14/11/2015 e del 25/11/2015.
Cio’ premesso, la seconda ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia, oggetto della odierna impugnazione, ha annullato nuovamente l’ordinanza del G.I.P. di Brescia, applicativa della misura cautelare nei confronti del (OMISSIS).
E’ stato, in particolare, osservato che il mero richiamo alla jihad non e’ rilevante ai fini apologetici per lo spettro di gruppi religiosi che all’interno della religione islamica evocano il martirio religioso, senza, peraltro, necessariamente concretizzare le predette aspirazioni.
Inoltre, ad avviso dell’ordinanza impugnata, dall’esame dei video non emergono elementi inequivoci che il (OMISSIS) volesse riferirsi proprio all’associazione terroristica denominata Isis, atteso che una tale organizzazione rappresenta solo uno dei soggetti partecipanti al conflitto siriano.
Non vi e’ dubbio che con tali affermazioni l’ordinanza impugnata si sia posta in contrasto il principio, come sopra riportato, espresso dalla citata sentenza n. 24103/17 e sia comunque caduta nel medesimo vizio logico – o quantomeno in un’evidente carenza motivazionale – che aveva determinato l’annullamento della prima ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia.
L’ordinanza in oggetto ha, infatti, negato la connotazione terroristica della c.d. guerra santa nonche’ apoditticamente affermato che il richiamo al martirio religioso non consentirebbe, data la pluralita’ dei gruppi religiosi che evocano Ilihad, di ricondurre univocamente i video in questione all’ISIS, obliterando quindi quanto osservato dalla I sezione di questa Corte, non avendo avuto nemmeno cura di indicare quali sarebbero allora le altre organizzazioni jiahdiste che, come l’ISIS, opererebbero parimenti nel conflitto siriano, evocando il martirio religioso nei confronti degli infedeli.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha frainteso il contenuto della sentenza di annullamento di questa Corte con riguardo ai video del 14/11/2015 e del 25/11/2015.
Sul punto, ritiene il Tribunale del Riesame che la 1 sezione di questa Corte non avrebbe censurato le argomentazioni svolte nell’ordinanza annullata in ordine alla mancanza del rischio effettivo di consumazione di ulteriori reati derivante dall’attivita’ di propaganda dell’Isis, presente incontestabilmente nei predetti video.
Tale affermazione e’ priva di pregio.

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