Anche il “like” cliccato sotto il video di propaganda dell’Isis in cui si inneggia ai mujaheddin e si evocano i massacri in Siria, è un elemento che aggrava la portata offensiva dell’imputato accusato di avere rapporti con l’Isis

Sentenza 12 dicembre 2017, n. 55418
Data udienza 25 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Lui – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo:
avverso l’ordinanza del 06/06/2017 del TRIB. LIBERIA’ di BRESCIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. LOY MARIA FRANCESCA che conclude per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 giugno 2017 il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato l’ordinanza del G.I.P. presso lo stesso Tribunale del 28.10.2016 con la quale era stata applicata a (OMISSIS) la misura cautelare in carcere in quanto accusato, a norma dell’articolo 414 c.p., comma 4, di aver pubblicamente, mediante la diffusione sulla rete internet, fatto apologia dello Stato Isalmico, associazione con finalita’ di terrorismo internazionale.

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