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La motivazione resa dal giudice ricorso, in ordine alla insussistenza dell’obbligo comunicativo previsto dall’articolo 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dal reato e’ in realta’ erronea, in quanto prende in considerazione solo l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 643 cod. pen. e non gia’ anche quella, pur contestata, di cui agli articoli 485 e 491 cod. pen..

2.1 Sul punto, preme al Collegio sottolineare come, in subiecta materia, si intenda qui aderire all’orientamento esegetico secondo cui i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinita’ materiale e alla veridicita’ ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualita’ di persona offesa dal reato e, in quanto tale, e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. U, Sentenza n. 46982 del 25/10/2007 Cc. (dep. 18/12/2007) Rv. 237855; in senso conforme, si leggano anche: Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242361 Sez. 5, Sentenza n. 7187 del 09/12/2008 Cc. (dep. 19/02/2009) Rv. 243154 Sez. 5, Sentenza n. 39839 del 14/10/2008 Cc. (dep. 23/10/2008) Rv. 241725 Sez. 5, Sentenza n. 2076 del 05/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009)Rv. 242361 Sez. 5, Sentenza n. 7187 del 09/12/2008 Cc. (dep. 19/02/2009) Rv. 243154 Sez. 5, Sentenza n. 21574 del 27/03/2009 Cc. (dep. 25/05/2009) Rv. 243884 Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 16/10/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 263416 Sez. 5, Sentenza n. 5589 del 18/11/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262812 Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 08/09/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269024). Non dimentica la Corte che, in senso contrario, si era orientata altra parte della giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale, verbatim, “In tema di archiviazione, il diritto a ricevere l’avviso della richiesta non si estende al prossimo congiunto (nella specie, la moglie) della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato” (Sez. 5, Sentenza n. 31921 del 02/07/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237575: nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo che il PM, dopo avere richiesto l’archiviazione e aver tentato la notifica al querelante, appresone il decesso, abbia omesso di inoltrare l’avviso agli eredi si leggano, anche Sez. 5, Sentenza n. 11634 del 16/02/2012 Cc. (dep. 26/03/2012) Rv. 252311 Sez. 5, Sentenza n. 7464 del 22/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259514).

Tuttavia, come sopra accennato occorre fornire convinta adesione al principio gia’ espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cui anche questo Collegio condivide la ratio decidendi. Occorre, invero, recuperare le fattispecie di falso ad una dimensione di “dannosita’”.

In questo filone si inserisce la sentenza Arnoldi (Sez. 5, 12 marzo 2001, p.o. in proc. Arnoldi, dep. il 20 giugno 2001, rv. 219472), la quale afferma che nei delitti contro la fede pubblica, la facolta’ di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione “puo’ competere anche al denunziante”.

E cio’ in quanto si tratta di reati idonei “a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l’atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere”, dunque reati aventi “carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia”, i quali integrano “fattispecie lesive dell’interesse della collettivita’ al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l’interesse del privato puo’ assumere rilievo solo riflesso e mediato” (Sez. 5, 4 luglio 2005, p.o. in proc. Moscato ed altri, dep. 29 luglio 2005, n. 28712, rv. 232205; si leggano anche: Sez. 5, 13 giugno 2006, p.o. in proc. Ziino, dep. l’11 settembre 2006, rv. 235146; Sez. 5, 15 gennaio 2004, dep. il 23 febbraio 2004, rv. 227939; Sez. 5, 5 novembre 2002, p.o. in proc. Todesca, dep. 10 dicembre 2002, n. 43703, rv. 223220; Sez. 5, 19 settembre p.o. in proc. Ongaro 2005, dep. il 22 novembre 2005, rv. 232442).

Invero, l’opzione esegetica qui accolta e cristallizzata nella sentenza resa a Sezioni Unite, pur confermando che nella fede pubblica deve individuarsi il bene primario oggetto di tutela, ritiene, tuttavia, che – non potendo prescindersi dalla relazione che intercorre tra l’atto non genuino ed il privato, sulla cui sfera giuridica la falsita’ vada in concreto ad inciderei-dovrebbe riconoscersi ai delitti contro la fede pubblica natura plurioffensiva, con la conseguenza che al privato danneggiato da tale reato spetterebbero i diritti e le facolta’ previsti per la parte offesa.

Cosi’, la fede pubblica costituisce un vero e proprio bene giuridico, ancorche’ di natura immateriale e collettiva, dotato di una sua autonomia, tutelato dai delitti in argomento con riferimento alla certezza ed alla speditezza del traffico economico e giuridico. Con la conseguenza che, in realta’, il falso non risulta quasi mai fine a se stesso, costituendo, il piu’ delle volte, solo il mezzo per conseguire altro obiettivo che costituisce il vero scopo rispetto alla “immutatio veri”. Ed e’ stato dunque sottolineato che, se il perseguimento di tale fine si riflette in modo incisivo sulla sfera giuridica di un soggetto, non e’ possibile ignorare, sul piano giuridico, tale ulteriore conseguenza, e non consentire, al soggetto che quella “immutatio veri” ha concretamente subito, di dialogare nel processo con una veste qualificata.

Ne consegue che, alla stregua dei principi sopra riaffermati, sussiste la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione dell’erede del de cuius il cui testamento era stato oggetto di contraffazione.

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti) per l’ulteriore corso.

Motivazione semplificata.

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