Pur dovendosi individuare nella fede pubblica il bene primario oggetto di tutela, tuttavia, non potendo prescindersi dalla relazione che intercorre tra l’atto non genuino ed il privato, sulla cui sfera giuridica la falsità va in concreto ad incidere, deve riconoscersi ai delitti contro la fede pubblica natura plurioffensiva, con la conseguenza che al privato danneggiato da tale reato spettano i diritti e le facoltà previsti per la parte offesa

Sentenza 1 dicembre 2017, n. 54324
Data udienza 17 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Robert – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 09/05/2016 del GIP TRIBUNALE di ASTI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO;

lette/sentite le conclusioni del P.G. (v. interno);

lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il G.i.p. del Tribunale di Asti ha archiviato de plano il procedimento nei confronti dei predetti indagati per i reati di cui agli articoli 485, 491 cod. pen. e articolo 643 c.p..

Avverso il predetta decreto ricorre la persona offesa (OMISSIS), per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente violazione di legge processuale stabilita a pena di nullita’ in relazione all’articolo 409 c.p.p., comma 6, in ragione della mancata comunicazione da parte del P.m. della richiesta di archiviazione alla persona offesa.

Si evidenzia da parte della difesa che le fattispecie contestate erano in realta’ due, e cioe’ oltre all’articolo 643 cod. pen., era stata ipotizzata anche la violazione degli articoli 485 e 491 c.p., in relazione alla falsificazione del testamento olografo redatto dal (OMISSIS), del quale il ricorrente era il nipote, di talche’ quest’ultimo era da considerarsi parte offesa in relazione di quest’ultimo reato, e cio’ anche in ragione del pregiudizio economico determinato dalla redazione di un testamento falso che distoglieva ai legittimi eredi la corresponsione di una parte dell’eredita’.

Concludeva pertanto il ricorrente per l’erroneita’ della decisione del G.i.p. che aveva ritenuto il ricorrente non avente la qualita’ di persona offesa dal reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

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