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[…]

1.3. Tanto osservato, è noto che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv. 254993). Nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, e con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, al ‘rischio-caduta’, va ricordato anche che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto (o, come nella specie, nell’ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (si veda al riguardo Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757, relativa all’obbligo di attivarsi per prevenire il rischio, ritenuto non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio, nel corso di operazioni di rimozione di pannelli di Eternit da sostituirsi con lastre di alluminio, esattamente come nel caso di specie). Può qui ricordarsi inoltre il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell’intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza (principio affermato dalla risalente Sez. 4, Sentenza n. 4248 del 21/02/1995, Galazzo, Rv. 201869, e ribadito in via di principio da Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 23/01/1998, Gerbaro e altro, Rv. 210174; Sez. 4, Sentenza n. 21471 del 20/04/2006, Clemente e altro, Rv. 234149; Sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv. 245786).

1.4. Nel caso di che trattasi, il D.M. , cui era stato affidato in subappalto il compito di eseguire i lavori di rimozione dei pannelli di eternit sul tetto dell’immobile di via (omissis), aveva assunto la corrispondente posizione di garanzia per i rischi connessi all’esecuzione dei suddetti lavori in quota; e ciò valeva anche per la parte relativa alla pulitura dei listelli in legno dai residui di amianto, che egli aveva affidato in sub-subappalto alla ditta del B. . Il D.M. , del resto, aveva ben chiaro quale fosse il rischio connesso ai suddetti lavori di pulitura dei listelli: tant’è che, sia pure in modo affatto inidoneo, si attivò per segnalare al B. , con un’apposita piantina, i punti del tetto ove vi erano buche; nondimeno, egli omise di mettere la ditta sub-subappaltatrice (quella cioè per la quale lavorava la vittima) nelle condizioni di operare in sicurezza sullo stesso tetto ove era intervenuta la Nuova Eco Edil, provvedendo cioè a mettere a disposizione del B. , e dei lavoratori che da lui dipendevano, i necessari strumenti di protezione e dando a costoro informazioni complete circa i rischi e come affrontarli.

1.5. In tale quadro, risulta privo di fondamento, oltreché caratterizzato da aspecificità, l’assunto secondo cui la ditta del B. avrebbe operato in totale autonomia e al di fuori di ogni ingerenza della Nuova Eco Edil: assunto che al contrario sembrerebbe smentito proprio dal fatto che il D.M. elaborò per il B. una piantina delle parti mancanti del tetto. Ciò vale anche con riguardo all’affermazione secondo la quale, il giorno del sinistro, il B. si sarebbe recato sul tetto solo per un sopralluogo: è appena il caso di osservare che, sul punto, il ricorso non indica specifici elementi a sostegno di tale circostanza fattuale, a fronte del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibili le dichiarazioni del B. , che miravano appunto a sostenere che l’incidente sarebbe avvenuto in occasione di un sopralluogo prima che i lavori assunti dalla sua ditta avessero inizio.

Quanto, poi, al fatto che l’I. sarebbe salito sul tetto senza necessità e contro il parere del suo datore di lavoro (ciò che, secondo il ricorrente, renderebbe il suo comportamento abnorme e tale da interrompere il nesso causale tra la condotta addebitata e l’evento mortale), occorre muovere dalla considerazione che anche tale circostanza è frutto di dichiarazioni rese dal B. , sulla cui valutazione di attendibilità si è già detto.

1.6. Volendo tuttavia prescindere da tale aspetto, va osservato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (principio affermato da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, e ripreso da ultimo da Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603).

Orbene, si è poc’anzi chiarito che il D.M. , nella sua qualità, era garante del rischio-caduta connesso agli interventi sul tetto sia per la rimozione dei pannelli di Eternit, sia per l’attività di pulitura dei listelli in legno, da lui subappaltata alla ditta da cui dipendeva la vittima: e con riguardo a quest’ultima attività, per quanto finora detto, la posizione di garanzia non era stata dismessa dall’odierno ricorrente con il subappalto alla ditta del B. . Perciò, è evidente che la condotta dell’I. non poteva dirsi eccentrica rispetto all’area di rischio che il D.M. comunque governava e che lo obbligava all’adozione di misure prevenzionistiche che, invece, egli omise di adottare.

2. Per ragioni in larga parte strettamente collegate a quanto appena detto, è manifestamente infondato anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. Infatti, non potendosi dire abnorme il comportamento della vittima, deve prendersi atto che l’evento mortale si è verificato in dipendenza della violazione di disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (quelle menzionate in rubrica e volte a prescrivere, in particolare, l’adozione di cautele ed opere provvisionali per prevenire il pericolo di cadute dall’alto). Del resto, a tutto concedere, troverebbe in ogni caso applicazione il principio secondo il quale, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata (per tutte vds. la recente Sez. 4, Sentenza n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606).

Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, scatta nella fattispecie il raddoppio del termine di prescrizione di cui all’art. 157, comma 6, cod.pen.: termine che, per l’effetto, non è ad oggi decorso.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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