In tema di reati colposi l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
SENTENZA 7 marzo 2018, n.10378
Pres. Blaiotta – est. Menichetti
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna resa dal GUP del Tribunale di Pesaro nei confronti di M.G. quale responsabile del reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in tema di circolazione stradale.
Il M. , mentre percorreva la strada che attraversa il centro abitato del comune di (omissis), alla guida di un autocarro di proprietà della Petroli Marche s.r.l., alla velocità ricostruita di 65 km/h, superiore al limite di 50 km/h prescritto per le zone urbane, ed operando un sorpasso nonostante la line continua ed in prossimità di una intersezione, impattava contro K.H.A. che percorreva in bicicletta la medesima strada, precedendo l’autocarro, e stava svoltando a sinistra per immettersi nell’area privata di un supermercato.
Incontestata la dinamica del sinistro, i giudici di merito pervenivano alla pronuncia di condanna basandosi essenzialmente sulle conclusioni del consulente del P.M. e del perito d’ufficio, i quali avevano univocamente sostenuto che una velocità rispettosa del limite avrebbe consentito una manovra di emergenza idonea ad evitare l’urto.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in ordine all’accertamento della colpa ed al diniego della sospensione condizionale della pena.
Sotto il primo profilo sostiene che la Corte d’Appello non è riuscita a spiegare se, in presenza di un comportamento così incauto, improvviso ed imprevedibile come quello posto in essere dalla vittima, una condotta di guida appropriata e quindi meno veloce da parte dell’imputato avrebbe potuto condurre a scongiurare l’investimento o l’avrebbe determinato con modalità significativamente meno dirompenti, tanto da indurre ragionevolmente a ritenere che la morte non ne sarebbe conseguita.
Con riferimento alla omessa concessione della sospensione della pena, si duole del fatto che i giudici di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non hanno preso in esame alcuno degli elementi indicati dall’art. 133 c.p..
Considerato in diritto
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