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4. Cio’ posto, questa sezione ha gia’ affermato che l’istanza presentata dall’imputato straniero detenuto non puo’ essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all’estero, ma il decreto di ammissione al beneficio puo’ essere successivamente revocato se entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che, ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non puo’ essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva (cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv. 242035).
Peraltro, nei precedenti teste’ richiamati, la S.C. ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione consolare, che comporta l’inammissibilita’ della domanda soltanto in difetto (non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 94, comma 2.
Ne’ puo’ ritenersi previsto, a pena di inammissibilita’ della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell’articolo 94, comma 3, il detenuto puo’ produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell’articolo 112, comma 1, lettera c), del citato D.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112, comma 3).
La revoca intervenuta nel caso in esame non va neppure confusa con quella disciplinata dall’articolo 112, comma 1, lettera d) che va disposta, anche se il processo e’ ormai definito (purche’ non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire l’accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicita’ dei redditi dichiarati, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di revoca di cui all’articolo 112, comma 1, lettera c) (in cui, cioe’, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare).
Va, peraltro, considerato che il Giudice per le indagini preliminari aveva la possibilita’, attribuitagli dall’articolo 96, comma 2, in presenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato non versasse nelle indicate condizioni di reddito, di respingere l’istanza, non essendo neppure emerso che, prima di provvedere, quel giudice abbia trasmesso l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
5. Nel caso all’esame, poiche’ il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso il (OMISSIS) al patrocinio dei non abbienti sulla base della sola dichiarazione sostitutiva della certificazione, l’attenzione deve spostarsi sull’articolo 94, comma 2, che consente detta sostituzione in caso di impossibilita’ a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2. Poiche’ non consta il contrario, deve pure ritenersi che quel giudice abbia accertato la sussistenza di detta impossibilita’.
Cosicche’ deve affermarsi che, nel caso in cui l’interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, abbia allegato all’istanza l’autocertificazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 94, comma 2, egli si trova gia’ nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri istruttori e di verifica di cui all’articolo 96, e s.s., stesso D.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potra’ inficiare la validita’ e l’efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la stessa non essendo piu’ necessaria perche’ legittimamente sostituita dalla dichiarazione personale (cfr. in motivazione sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009).
Nell’ordinanza impugnata non si da’ atto, come opportunamente evidenziato da parte ricorrente, che la produzione della certificazione sia stata sollecitata dal giudice che ha disposto l’ammissione del (OMISSIS) al beneficio e, se si considera che neppure e’ emerso che il provvedimento ammissivo sia stato impugnato, non puo’ che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito, anche se incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore.
6. Tale lettura delle norme e’, peraltro, conforme agli articoli 3, 24 e 111 Cost.: se e’ ragionevole, infatti, la diversita’ delle modalita’ e dei limiti di ammissione previsti per i cittadini non appartenenti a paese dell’Unione Europea, contenuta in questi termini (cfr. sez. 4 n. 4647 del 04/12/2008 Cc. (dep. 03/02/2009), Rv. 243704 sulla manifesta infondatezza della q.l.c. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 2 e articolo 94, comma 3), lo stesso non potrebbe dirsi ove le norme in questione fossero interpretate nel senso che sia richiesto a tale categoria di richiedenti di produrre, anche, la certificazione consolare, nel caso di ammissione al beneficio decretata sulla scorta dell’allegazione dell’auto certificazione, per ritenuta impossibilita’ di produrre la prima.
7. La decisione impugnata, siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma.
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