Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18411.

In ordine all’esame Alcool test l’avvertimento di farsi assistere dal difensore va dato anche quando l’interessato rifiuti l’accertamento.

Sentenza 27 aprile 2018, n. 18411
Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale, e’ stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cagliari il 28.01.2016, in ordine al reato ex articolo 186 C.d.S., comma 7. Fatto commesso il (OMISSIS).

La parte, con unico articolato motivo, reitera l’eccezione afferente all’omesso avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore, prima dell’avvio della procedura funzionale allo svolgimento della prova strumentale mediante spirometro, ex articolo 114 disp. att. c.p.p.. Al riguardo, contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, in base alla quale l’obbligo di dare l’avviso di che trattasi non ricorre se il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. E rileva che il precedente citato dai giudici di merito risulta contraddetto da arresti giurisprudenziali successivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

Il deducente censura la valutazione espressa dalla Corte di Appello, laddove, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex articolo 186 C.d.S., comma 7, si afferma che non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore.

1.2 Il tema di interesse impone a questa Corte regolatrice di soffermarsi nuovamente sull’ambito di operativita’ del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., ove e’ stabilito che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

Non sfugge che si registrano decisioni ove la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex articolo 186 C.d.S., comma 7, non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603).

La riferita affermazione, anche alla luce dell’insegnamento successivamente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025), nel verificare i limiti di deducibilita’ della eccezione difensiva, per mancato avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore, prima di procedere all’accertamento spirometrico, e’ stata peraltro oggetto di rivisitazione.

La Corte regolatrice, invero, ha ripetutamente affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facolta’ di farsi assistere da un difensore, ex articolo 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 – dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 27052601; Sez. 4, n. 49236 del 3.11.2016, Morello, n.m.).

2. Deve pertanto osservarsi che l’eccezione dedotta dal ricorrente ha introdotto un valido rapporto processuale di impugnazione, che impone a questa Suprema Corte di dichiarare le cause sopravvenute di estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., in difetto di prova evidente di innocenza dell’imputato. Tanto si osserva, posto che ad oggi risulta decorso il termine prescrizionale massimo, relativo al reato contravvenzionale per cui si procede (la sentenza di secondo grado e’ stata resa in data 11.04.2017, mentre il termine di prescrizione risulta spirato in data 17.06.2017, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni). Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, qualora gia’ risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullita’ (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito e’ incompatibile con il principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

3. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

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