Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 48993. L’art. 314 c.p.p. deve essere inteso nel senso che è legittimo il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un errore di calcolo della pena da eseguire

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1.1. A fronte delle doglianze articolate nell’istanza in ordine alla legittimita’ del titolo restrittivo e della conseguente sottoposizione del (OMISSIS) a regime carcerario nei 6 giorni suddetti, la Corte distrettuale ha bensi’ riconosciuto che la restrizione nel periodo in questione fu ingiustificata, per il mancato assolvimento, da parte del Pubblico Ministero, dell’onere di attivarsi tempestivamente per trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza; ma ha ritenuto che comunque il diritto all’equa riparazione non puo’ configurarsi, non ricorrendone le condizioni di legge (proscioglimento del richiedente con sentenza irrevocabile; ovvero condanna e sottoposizione del ricorrente, nel corso del procedimento, a custodia cautelare in violazione degli articoli 273 e 280 c.p.p.).
2. Avverso l’ordinanza de qua ricorre il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta violazione di legge in relazione al fatto che la mancata trasmissione, in via immediata, della comunicazione al Magistrato di Sorveglianza da parte del Pubblico Ministero viola il disposto dell’articolo 656 c.p.p., comma 4-bis, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito.
Il tardivo riconoscimento della liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza, solo su istanza della difesa, rendeva illegittima la limitazione della liberta’ personale del (OMISSIS) per il periodo segnalato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al fatto che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, la riparazione per ingiusta detenzione compete non solo in relazione alle ipotesi di cui ai primi due commi dell’articolo 314 c.p.p., ma anche ad altre ipotesi di ingiustizia della restrizione: ad esempio nei casi in cui l’ingiusta detenzione sia stata patita in esecuzione di un ordine di esecuzione adottato sul fallace presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna; o alla tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione per concessione della liberazione anticipata. A tal riguardo, il ricorrente evoca i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 310/1996.
3. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha quindi concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.
In base all’articolo 656 c.p.p., comma 4-bis, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, era tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinche’ provvedesse all’eventuale applicazione della liberazione anticipata; il fatto che l’errore di calcolo fosse stato segnalato dalla difesa dell’odierno ricorrente imponeva all’Ufficio di Procura di attivarsi tempestivamente presso il competente Magistrato di Sorveglianza; cio’ non e’ avvenuto, e alla stregua dell’incarto disponibile deve ritenersi che tale circostanza abbia avuto rilevanza causale con riguardo al periodo di restrizione per il quale il ricorrente chiede ristoro.
La Corte territoriale, che pure riconosce come “ingiusto” il protrarsi della detenzione del (OMISSIS) per 6 giorni, erra nel considerare tassativi i casi di applicabilita’ della riparazione per ingiusta detenzione ai quali l’ordinanza impugnata fa riferimento.
Ed invero, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale sull’articolo 314 c.p.p. e, piu’ in generale, dei principi contenuti nella Carta fondamentale e nelle fonti sovranazionali accolte nel nostro ordinamento, l’interpretazione sistematica dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione non puo’ limitarsi alla casistica espressamente indicata dalla detta disposizione e richiamata dall’ordinanza impugnata, ma deve riferirsi alla generalita’ delle fattispecie nelle quali la detenzione dell’interessato debba definirsi oggettivamente “ingiusta”.
2. Sotto tale profilo, ai fini del corretto inquadramento dell’istituto non puo’ non richiamarsi la fondamentale sentenza n. 310/1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.

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