In caso di omissione di soccorso le dichiarazioni spontanee rese da un testimone e verbalizzate dalla polizia stradale sono utilizzabili
Sentenza 22 settembre 2017, n. 43840
Data udienza 4 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/05/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella;
Il Proc. Gen. De Masellis Mariella conclude per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste;
Il difensore presente avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO in difesa di (OMISSIS) si associa alle richieste del Procuratore Generale e chiede l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 19/5/2015 confermava la sentenza emessa in data 4/7/2014 dal Tribunale di Milano che, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 e gg. 15 di reclusione per i reati, ritenuti in continuazione e di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, perche’, alla guida dell’autoveicolo VW Golf targato (OMISSIS) avendo con la propria condotta di guida, determinato un incidente stradale dal quale derivavano lesioni a (OMISSIS) non ottemperava all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso alle persone ferite. Commesso in (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo si deduce inosservanza di norme processuali in relazione all’articolo 512 c.p.p., assumendo essere inutilizzabili le acquisite dichiarazioni rese da (OMISSIS).
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