In tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d’ufficio non siano condivise dai consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovra’ percio’ necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneita’, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potra’ configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito; e cio’ avuto riguardo anche alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettivita’ previsto, per i soli periti, dall’articolo 226 c.p.p
In virtu’ del principio del libero convincimento, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, costituisce poi giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, purche’ la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle decisioni contrarie delle parti

Sentenza 21 settembre 2017, n. 43496
Data udienza 28 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti dell’imputato (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BALSAMO ANTONIO;
Il Proc. Gen. Dott. Antonio Balsamo conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore.
E’ presente il difensore di fiducia delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS) del foro di TRANI il quale dopo aver esposto ampiamente i motivi di ricorso chiede l’annullamento della sentenza impugnata come da Conclusioni e Nota spese depositate in udienza.
E’ presente altresi’ l’avvocato (OMISSIS), del foro di ROMA, difensore di fiducia di (OMISSIS) il quale dopo aver esposto dettagliatamente le sue ragioni, chiede l’inammissibilita’ dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4 maggio 2016 la Corte d’Appello di Roma confermava l’assoluzione pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di omicidio colposo ai danni di (OMISSIS).
Era stato contestato all’imputato, quale medico chirurgo specialista in endocrinologia e medicina dello sport, di aver prescritto al paziente, in terapia per obesita’, dosi massive e prolungate del farmaco denominato “fendimetrazina” (farmaco anoressizzante) senza rispettare le linee guida del Ministero della Salute e della Societa’ (OMISSIS), determinando cosi’ la patologia cardiaca, ischemica ed aritmica che ne aveva provocato il decesso.
2. Il Tribunale – facendo proprie le risultanze della perizia affidata a tre specialisti operanti nei settori dell’anatomia patologica ed istologia (Prof. (OMISSIS)), della cardiologia (Dott. (OMISSIS)) e della medicina legale (Dott. (OMISSIS)) perveniva alla pronuncia assolutoria perche’ il fatto non sussiste, rimarcando che il (OMISSIS) era portatore silente di cardiopatia ischemica cronica, patologia preesistente non ricollegabile all’assunzione della fendimetrazina prescritta dall’ (OMISSIS), sostanza inidonea a provocare la costrizione dei vasi coronarici. Dunque, pur ravvisando la violazione di importanti parametri normativi circa la somministrazione del farmaco da parte dello specialista – in relazione alla non accertata praticabilita’ delle terapie tradizionali scientificamente accreditate, all’indice di massa corporea all’inizio e durante il trattamento, al di sotto del valore soglia 30 individuato dalle linee guida, alle o’modalita’ di prescrizione della fendimetrazina ed in particolare al suo impiego in associazione con altri principi farmacologici attivi – escludeva, disattendendo le differenti conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili, ogni rapporto causale tra l’accertata violazione dei protocolli di cura in cui era incorso l’ (OMISSIS) ed il decesso del (OMISSIS).
Il ragionamento del Tribunale e’ stato ripreso ed approfondito dalla Corte di Appello, che, rispondendo al gravame della pubblica accusa e della parte privata, condivideva il substrato scientifico posto a base della pronuncia assolutoria, senza necessita’ di ulteriori approfondimenti istruttori, ritenendo coperta dall’adeguato ed esaustivo supporto offerto dai periti ogni tematica connessa al caso in esame.
3. Hanno proposto ricorso le parti civili sviluppando quattro motivi.
3.1. Con un primo motivo lamentano violazione e falsa applicazione di leghe e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di nesso eziologico tra la condotta giudicata comunque imperita e negligente dell’imputato, in quanto difforme dalle linee guida, e l’evento mortale. In proposito richiamano le differenti conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del P.M. e delle parti civili e quanto in particolare osservato dai tossicologi sull’effetto cardiotossico della fendimetrazina, che poteva dare luogo a complicanze cardiovascolari con possibile esito letale. Non aveva poi la Corte d’Appello valutato dal punto di vista soggettivo l’attendibilita’ del perito Prof. (OMISSIS), condannato nel 1996 dal Tribunale di Roma quale responsabile di un reato di omicidio per colpa medica.
3.2. Con un secondo motivo si dolgono di vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
3.3. Un terzo motivo riguarda ancora il vizio motivazionale in ordine alla rilevanza causale della condotta assunta dall’imputato, in palese violazione delle linee guida del Ministero della Salute, dettagliatamente richiamate in ricorso.
3.4. Un ultimo motivo attiene alla condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali nonostante l’appello del P.M..
4. L’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale prospetta profili di inammissibilita’ del ricorso delle parti civili e ne contesta comunque la fondatezza.
Le parti civili hanno depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *