Omicidio colposo per l’amministratore di condominio che fa lavorare operai senza misure di protezione.
Non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione e’ valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove
Sentenza 21 settembre 2017, n. 43452
Data udienza 2 febbraio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1605/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/12/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Taranto, che deposita conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), del foro di Brindisi, per l’imputato, che si riporta la ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 dicembre 2015 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi il 10 giugno 2014 all’esito di giudizio abbreviato condizionato, di assoluzione di (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo, sentenza che era stata impugnata dalle parti civili ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del fatto-reato e conseguentemente lo ha condannato, per quanto in questa sede rileva, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. All’imputato si addebita di avere, in cooperazione colposa con (OMISSIS), del pari assolto dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi il 10 giugno 2014, (OMISSIS) quale amministratore di condominio e committente dei lavori e (OMISSIS), altro condomino, quale procacciatore del lavoro e di materiale e fornitore delle attrezzature utilizzate, cagionato la morte di (OMISSIS), operaio deceduto il 2 agosto 2010 a seguito di precipitazione al suolo dal terrazzo di immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall’alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.
I profili di colpa contestati nel capo di accusa attengono, quanto a (OMISSIS), odierno ricorrente, alla omessa verifica dell’idoneita’ tecnico-professionale di (OMISSIS) in relazione ai lavori commissionati ed affidati al lavoratore ed alla omessa predisposizione in fase di progettazione di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli (articolo 90, comma 1, e comma 9, lettera a, e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 26, comma 3); quanto al coimputato (OMISSIS), nella qualita’ di procacciatore e, quindi, di datore di lavoro, all’avere omesso di scegliere e all’avere omesso di fornire attrezzature idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure e a prevenire il rischio di cadute dall’alto (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 111).
3. Essendo pacifico che (OMISSIS) sia deceduto a seguito della caduta dall’altezza di circa dieci metri da un lastrico solare condominiale mentre stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria con una smerigliatrice, si prende atto che la struttura argomentativa della sentenza di primo grado e’ essenzialmente incentrata sulla ritenuta insufficienza delle prove dell’affidamento dell’incarico di pulire il terrazzo da parte degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) alla vittima, essendo emerso, in particolare dalle parole dei congiunti del defunto, che (OMISSIS) era stata contattata da un altro operaio, (OMISSIS), detto (OMISSIS).
4. Ebbene, il ribaltamento della sentenza assolutoria, appellata dalle parti civili, deriva dal riconoscimento ad opera della Corte territoriale in capo all’amministratore di condominio della posizione di garanzia derivante dall’essere lo stesso committente dei lavori per avere affidato gli stessi all’infortunato.
Depongono in tal senso, ad avviso della Corte di appello: le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), condomino ma anche dipendente di altra ditta operante nel settore edile, che ha dichiarato di avere svolto il ruolo di intermediario tra l’amministratore condominiale e (OMISSIS) (“(OMISSIS)”); quelle, appunto, di (OMISSIS), che ha detto di essersi recato, insieme a (OMISSIS), nell’ufficio di (OMISSIS), il quale aveva proposto l’importo di 1.500,00 Euro per l’esecuzione dei lavori; quelle del condomino avv.ssa (OMISSIS), la quale ha riferito sia che, per l’armonia esistente tra i condomini, in genere non venivano convocate assemblee per deliberare circa i lavori di ordinaria amministrazione sia che erano venuti nel suo ufficio (OMISSIS) e (OMISSIS) per raccogliere la firma relativa ai lavori di manutenzione ordinaria sul terrazzo; e quelle di un altro condomino, (OMISSIS), che, tra l’altro, ha dichiarato che l’amministratore (OMISSIS) era stato incaricato dai condomini di reperire una ditta; oltre all’argomento logico, secondo cui doveva essere proprio (OMISSIS), nella veste di amministratore condominiale, ad occuparsi dell’incarico, trattandosi di manutenzione ordinaria, spettando quelle straordinarie spettano all’assemblea condominiale.
Per concludere i giudici di appello che “in modo molto informale il (OMISSIS), quale amministratore condominiale, evidentemente per ottenere l’esecuzione dell’opera ad un basso costo affidava i lavori di cui si tratta, avvalendosi delle conoscenze del (OMISSIS) che operava anch’egli nel settore edile, al (OMISSIS) ed all’ (OMISSIS) (entrambi, come e’ risultato dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS), in stato di disoccupazione(…))(…).
Orbene, essendo pacifico che il povero (OMISSIS) ebbe a perdere la vita a seguito di una caduta dal terrazzo ove stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria, e’ certo che l’evento sia causalmente riconducibile all’incarico svolto in un sito collocato ad una certa altezza dal suolo e quindi in condizioni di obiettivo pericolo per l’incolumita’ del lavoratore, non essendo emerso in alcun modo che causa della caduta sia stata una condotta abnorme del lavoratore infortunato suscettibile di interrompere il nesso eziologico.
Tanto piu’ in questo caso doveva essere rilevante l’obbligo del (OMISSIS) di verificare in via preventiva antinfortunistica le modalita’ ed i mezzi di lavoro, in quanto l’incarico era stato affidato informalmente a due operai in stato di disoccupazione (per quanto potesse trattarsi di manovali esperti) e non ad un’impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della camera di Commercio.
Si puo’ pertanto affermare che incombeva sul (OMISSIS) l’obbligo di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 90, comma 9 lettera a), (…) Inoltre sullo stesso (OMISSIS) sempre quale datore di lavoro committente incombeva ai sensi dell’articolo 26, comma 3 Decreto Legislativo cit. l’obbligo di elaborare in fase di progettazione un documento per la valutazione dei rischi indicanti le misure adottate per eliminarli.
Per l’effetto il (OMISSIS) va ritenuto responsabile ai soli effetti civili del contestato reato” (cosi’ alle pp. 3-4 della sentenza impugnata).
5. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza impugnata l’imputato, tramite difensore, che deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale: ed appare opportuno anticipare, per la migliore comprensione, che l’intera impugnazione, sia pure articolata sotto vari profili, ruota intorno all’assunto che il ricorrente non potrebbe considerarsi committente dei lavori che stava eseguendo la vittima, sicche’ non sarebbe responsabile dell’accaduto.
[…segue pagina successiva]
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