Se il giudice sostituisce al guidatore ubriaco il carcere con i lavori di pubblica utilità non può sospendergli la patente.
Sentenza 19 ottobre 2017, n. 48330
Data udienza 27 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. TANGA Antonio L – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016 del Tribunale di Ivrea;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonardo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016, il Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, a (OMISSIS), in relazione alla violazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 7, la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con sostituzione – ex articolo 186 C.d.S., comma 9-bis – della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9.
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