Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48330. Se il giudice sostituisce al guidatore ubriaco il carcere con i lavori di pubblica utilità non può sospendergli la patente

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2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis. Deduce che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilita’, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entita’ originaria. Afferma che l’utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso “venir meno” della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non puo’ che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’; solo l’esito dello svolgimento di tale misura, d’altro canto, potra’ essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida (oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista). Sostiene, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4. A norma dell’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”…
“In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca”.
5. In vero, l’immediata esecutivita’ della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla meta’ della sanzione amministrativa- vani gli effetti della successiva riduzione della meta’ della sospensione stessa.
5.1. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” utilizzato dal legislatore non puo’ che significare “rimessa in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente” (dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore). Il che presuppone che, prima del “ripristino”, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.
6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l’ulteriore corso.

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