Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52536. In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante

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4. Quanto all’individuazione delle diverse posizioni di garanzia nell’ambito dell’amministrazione di un Ente, giova richiamare testualmente le chiare indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione). La prima e fondamentale figura e’ quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilita’ dell’organizzazione dell’azienda o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilita’ intermedio: e’ colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attivita’ lavorativa e vigilando su di essa, in virtu’ di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, nell’ambito del suo elevato ruolo nell’organizzazione delle attivita’, e’ tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell’attuazione degli adempimenti che l’ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, e’ conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Cio’ che rileva, quindi, non e’ solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta. Infine, il preposto e’ colui che sovraintende alle attivita’, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.

Per ambedue le ultime figure occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilita’; dall’altro, del ruolo di vigilanza e controllo.

Si puo’ dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilita’ e’ conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attivita’, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed e’ ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessita’ vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Nell’ambito dello stesso organismo puo’, dunque, riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessita’ fa si’ che l’individuazione della responsabilita’ penale passi, non di rado, attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno.

4.1. Da cio’ deriva che l’applicazione al caso concreto del principio di effettivita’, invocato dal ricorrente, non avrebbe di per se’ esonerato il datore di lavoro dalla responsabilita’ penale ascrittagli. Il tema della validita’ o invalidita’ della delega delle funzioni ad un soggetto diverso dall’amministratore societario, allegata a difesa, e’ stato puntualmente esaminato nel giudizio di merito e anche sotto tale aspetto le relative doglianze appaiono del tutto sovrapponibili a quelle veicolate con l’atto d’appello ed esaminate dal giudice del gravame con motivazione del tutto scevra da profili di illegittimita’.

4.2. La Corte territoriale ha, in sostanza, applicato il criterio interpretativo dettato dalla Corte regolatrice, a mente del quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalita’ ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110801; Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 26594701). Nel caso in esame, la Corte ha puntualizzato che la difesa non aveva fornito prova scritta della delega, ne’ aveva precisato i termini della delega asseritamente conferita; considerazione del tutto idonea a fondare il giudizio espresso dai giudici di merito, avallato peraltro dall’inequivocabile tenore letterale del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 (che richiama la forma scritta e la data certa della delega).

4.3. Va aggiunto che il principio di effettivita’, in base al quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge (Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 25922401), non potendosi confondere la tematica della delega delle funzioni prevenzionistiche con quella del principio di effettivita’, in base al quale colui che ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro rispondera’ in virtu’ di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il delegante “imperfetto” conservera’ tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi doveri non potranno essere relegati all’obbligo di vigilanza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 26997301; Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, in motivazione).

5. Conclusivamente, il ricorso non puo’ essere accolto; al rigetto segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

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