Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52536. In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d. lgs. n.81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Ne consegue che l’eventuale assunzione di fatto della posizione di garante non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti richiesti dalla legge.

Sentenza 17 novembre 2017, n. 52536
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;

udito il Sostituto Procuratore generale Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza in epigrafe ha parzialmente riformato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 e riduzione della pena, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 40 c.p., comma 2 e articolo 590 c.p., commi 1 e 3, perche’, in qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), e dunque quale datore di lavoro, aveva causato lesioni personali per colpa alla dipendente (OMISSIS) in (OMISSIS).

2. Il fatto era stato cosi’ ricostruito nei giudizi di merito: la dipendente (OMISSIS) aveva il compito di posizionare sotto la pressa della macchina fastonatrice modello K.M.I. il cavo elettrico e di far scendere il pistone, al fine di chiudere il terminale sul cavo premendo con il piede il pedale; la macchina era sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza, posto che poteva essere messa in funzione anche con la protezione delle parti in movimento alzata; mentre la lavoratrice, terminato l’inserimento di un terminale, stava estraendo il cavo lavorato dalla matrice, la macchina si era azionata autonomamente, verosimilmente per un inavvertito urto del pedale, ed aveva fatto scendere il pistone schiacciando il dito della mano destra della lavoratrice. All’imputato si addebitava l’omesso adempimento degli obblighi di formazione e addestramento dei dipendenti, l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi aggiornato e l’aver messo a disposizione dei dipendenti una macchina sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza.

3. (OMISSIS) ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della posizione di garanzia in capo all’imputato. Secondo il ricorrente, il principio della personalita’ della responsabilita’ penale ed il principio di effettivita’ avrebbero imposto di fare riferimento alle mansioni concretamente svolte e non alla qualificazione astratta del rapporto per l’individuazione del titolare della posizione di garanzia, laddove impropriamente nella sentenza si e’ richiamato l’istituto della delega ed i suoi presupposti formali anziche’ tenere conto della prova fornita dalla difesa a sostegno della sussistenza di un soggetto delegato in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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