La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede

Corte di Cassazione
sezione quarta penale
sentenza 19 settembre – 15 novembre 2017, n. 52148
Presidente Izzo – Relatore Di Salvo

Ritenuto in fatto

1. G.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla disposta sospensione della patente di guida, avendo egli commesso il reato dopo essere stato colto alla guida di un velocipede, veicolo per guidare il quale non è previsto il conseguimento di alcuna patente. Dunque l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria è illegittima.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 18 maggio 2017, il Procuratore generale presso questa suprema Corte ha chiesto rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.La doglianza formulata è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Cass., Sez. 4, n. 19413 del 29-3-2013, Rv. 255081). Peraltro, in relazione a quanto osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, occorre rilevare come da nulla risulti che si tratti, in realtà, nel caso di specie, non di un velocipede ma di uno scooter elettrico, poiché, al contrario, il veicolo viene indicato come “bicicletta” nell’imputazione e come “velocipede” negli atti di polizia giudiziaria.
2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che elimina.

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