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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 29/04/2015, il Tribunale di Cosenza dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), e comma 2-sexies, e lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo altresi’ la sospensione della patente di guida per mesi 6.
1.1. Con la sentenza n. 542/2017 del 21/02/2017, la Corte di Appello di Catanzaro, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione (OMISSIS), personalmente, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) violazione di legge in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), e comma 2-sexies. Deduce che dall’istruttoria e’ emerso che il (OMISSIS), nel giorno in cui avvennero i fatti di causa, in realta’ non aveva bevuto alcolici, essendosi limitato a bere dell’acqua e ad ingerire alcune pastiglie per le patologie gastrointestinali da cui e’ afflitto da tempo, come da documentazione medica in atti;
2) violazione di legge in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem. Deduce che, come sostenuto dalla CEDU, nei casi in cui un procedimento amministrativo preveda l’inflizione di sanzioni afflittive che vadano a limitare una delle liberta’ fondamentali dell’individuo, il procedimento, formalmente amministrativo, deve essere considerato come sostanzialmente rientrante nel campo penale, ragion per cui, qualora ad un simile procedimento amministrativo dovesse seguire un procedimento penale, questo sarebbe intrapreso in aperta violazione del principio del “ne bis in idem”. Sostiene che, nel caso che occupa, il (OMISSIS) e’ stato sottoposto a procedimento amministrativo per valutarne la capacita’ di mettersi alla guida, l’impossibilita’ di poter circolare con un autoveicolo, ed altre sanzioni rientranti nel campo del “sostanzialmente penale”: da cio’ discende che doveva essere pronunciata sentenza di non doversi procedere perche’ l’imputato era gia’ stato giudicato in analogo procedimento;
3) violazione di legge in relazione alla sussistenza della particolare tenuita’ del fatto. Deduce che la valutazione della condotta deve basarsi sulla concretezza e non sulle potenziali conseguenze della stessa, posto che una valutazione di tale tipo contrasterebbe con lo spirito stesso dell’articolo 131-bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione.
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame. Sul punto si rammenta che e’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; piu’ recentemente sez. 3, n. 53127 del 29/11/2016). Va, quindi, ribadito che e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849, cit.; sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
4. Cio’ posto, in replica alla doglianza sub 1), relativa alla allegata assunzione di medicinali (assunzione, peraltro, solo affermata e non dimostrata) che avrebbero falsato l’alcoltest, e’ sufficiente evidenziare che la questione e’ comunque priva di rilievo, attesa la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, Rv. 255835) secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato non e’ escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilita’ dell’assunzione con la circolazione stradale (cfr. sez. 4, n. 18756 del 07/12/2015).
4.1. La congrua motivazione della Corte territoriale ha, inoltre, correttamente fondato l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato sull’esito dell’alcoltest, ritenendolo idoneo di per se’ a fornire la prova piena dell’effettivo stato di alterazione alcolica senza che si rendesse necessario, in difetto di prova circa l’eventuale interazione degli esiti del test con i farmaci assunti dall’imputato, l’espletamento di accertamenti peritali al riguardo. Il ragionamento dei giudici del merito risulta rispettoso del consolidato principio in punto di onere probatorio affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Sez. 4, n. 45070 del 30/3/2004: “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed e’ onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi ed errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori”). Va rilevato, inoltre, che neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco puo’ assumere rilievo, poiche’ si verte in tema di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilita’ dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez. 4, n. 22231 del 19/12/2013).
4.2. Si deve, infine, convenire con la Corte di appello laddove ritiene comunque sussistente l’alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcooliche data la rilevata – e non contestata – presenza di altri indici altamente sintomatici dello stato di ebbrezza quali l’alito fortemente vinoso (si veda ex pluris Sez. 4, n. 30231/2013).
4.3. Ne deriva l’infondatezza del motivo in esame.
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