Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 15 dicembre 2017, n. 56102. La sanzione amministrativa non esclude quella penale

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5.4. L’obbligatorieta’ dell’irrogazione della sanzione amministrativa, dunque, deriva da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, piu’ volte considerata dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalita’ rispetto alle sanzioni penali. Giova richiamare, in proposito, i casi nei quali la Consulta ha ritenuto trattarsi di sanzione con chiara finalita’ preventiva, piuttosto che sanzionatoria (Corte Cost. n. 196 del 12 maggio 2010 in cui il criterio dello scopo e’ stato adoperato in una questione di legittimita’ costituzionale che riguardava la possibilita’ di applicare retroattivamente la normativa in materia di confisca obbligatoria del veicolo per guida in stato di ebbrezza). Una lettura sistematica della disposizione che impone la sanzione amministrativa accessoria, dunque, consente di ribadirne la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’e’ che resta eseguibile ad opera del Prefetto, ai sensi dell’articolo 224 C.d.S., comma 3, anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato.
5.5. Di qui l’infondatezza della doglianza.
6. In ordine al motivo sub 3), va solo riaffermato che, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all’articolo 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
6.1. Nella specie la questione e’ gia’ stata sottoposta al giudice dell’appello che ha, incensurabilmente, escluso l’applicabilita’ dell’istituto in parola. In particolare la Corte territoriale ha, tra l’altro e ineccepibilmente, affermato che “la particolare tenuita’ del fatto, astrattamente compatibile con la fattispecie oggetto di giudizio, deve escludersi non tanto in ragione della soglia alcolemica accertata al momento del controllo, non molto superiore a quella minima prevista dall’articolo 186 C.d.S., lettera b), quanto in ragione del fatto che l’imputato, secondo la testimonianza dell’ufficiale di P.G. esaminato in dibattimento, guidava in maniera spericolata ed in orario notturno, in modo da costituire un pericolo concreto per la sicurezza stradale”. Nell’occasione la Corte del merito ha fatto buon uso dei principi affermati, condivisibilmente, da questa Corte, in virtu’ dei quali deve escludersi la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ dell’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p. in ragione della pericolosita’ insita nella condotta (cfr. Sez. 4, n. 1035 del 10/12/2015).
6.2. Trattandosi, inoltre, di questione attinente al merito, la valutazione del giudice, qualora non sia arbitraria o illogica (e cio’ qui non e’), sfugge allo scrutinio di legittimita’. Di qui l’infondatezza anche del motivo in questione.
7. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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