In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’articolo 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprieta’ in senso civilistico Tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed e’ dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione.
In materia di lesioni colpose la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione, laddove la pericolosita’ del genere animale non e’ limitata esclusivamente ad animali feroci ma puo’ sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto cosi’ da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
La posizione di garanzia assunta dal proprietario dell’animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell’animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo
In definitiva, la responsabilita’ del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, puo’ essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’articolo 672 cod. pen. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma e’ necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.
Sentenza 10 novembre 2017, n. 51448
Data udienza 17 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Presidente
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/3/2014 del TRIBUNALE DI LATINA ex SEZ. DIST. DI TERRACINA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Presidente Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udite le conclusioni del P.G. Dott.ssa ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), con sentenza del 31/3/2014, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi, emessa in data 7/3/2011, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del delitto previsto e punito dall’articolo 590 cod. pen. perche’, omettendo di controllare il proprio cane pastore tedesco, faceva si’ che questo aggredisse mordendogli la gamba, (OMISSIS), che riportava lesioni personali consistite in “triplice ferita lc gamba sn”. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
L’imputato veniva condannato alla pena di 250,00 Euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile ed al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, il (OMISSIS), deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’articolo 157 c.p., e s.s., per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato prima della sentenza impugnata.
Il ricorrente eccepisce la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, alla data del 29/12/2013, prima della pronuncia del giudice di appello avvenuta in data 31/3/2014.
b. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’articolo 590 cod. pen., nonche’ illogicita’ e mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply