Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 novembre 2017, n. 52572. Integra il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo a conoscenza della password di accesso ad una casella di posta elettronica altrui, acceda al servizio telematico violando le condizioni ed i limiti fissati dal titolare

Integra il reato previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo a conoscenza della password di accesso ad una casella di posta elettronica altrui, acceda al servizio telematico violando le condizioni ed i limiti fissati dal titolare, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, le finalità che abbiano motivato l’ingresso nel sistema

Sentenza 17 novembre 2017, n. 52572
Data udienza 6 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/05/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Il difensore presente si riporta ai motivi.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data 17.10.2011, aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, (OMISSIS), in relazione ai reati di cui agli articoli 615 ter e 594 c.p., a lei in rubrica ascritti, disponeva la sospensione condizionale della pena irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza del giudice d’appello, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, eccependo: 1) l’intervenuta abrogazione dell’articolo 594 c.p.; 2) violazione di legge, con riferimento all’articolo 120 c.p., in quanto, premesso che il delitto ex articolo 615 ter c.p., e’ perseguibile a querela della persona offesa, nel caso in esame esso spettava esclusivamente all’intestatario della casella di posta elettronica oggetto del contestato accesso abusivo, tal (OMISSIS), mentre la querela e’ stata presentata da altro soggetto, (OMISSIS), dando cosi’ luogo ad una difformita’ tra soggetto titolare del diritto di querela e soggetto che materialmente ha presentato l’istanza punitiva.; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ex articolo 615 ter c.p., che la ricorrente esclude, richiedendo, tale fattispecie, la consapevolezza da parte del soggetto di aggirare le misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico, per cui la conoscenza da parte dell’imputata della password, fornitale dall’ (OMISSIS), necessaria ad accedere alla casella di posta elettronica, escluderebbe il carattere abusivo dell’accesso, atteso che mancherebbe qualsiasi espediente atto ad aggirare la protezione del sistema, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare che i dati anagrafici inseriti ai fini della creazione della casella di posta elettronica non farebbero capo alla parte offesa (OMISSIS), bensi’ al (OMISSIS), non spiegandosi, pertanto, come i giudici di merito abbiano potuto ritenere individuare nell’ (OMISSIS) l’esclusivo proprietario e creatore della casella di posta elettronica e, quindi, l’unico detentore del diritto di escluderne l’accesso ad altri; 4) l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex articolo 615 ter.
3. Il ricorso e’ parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei seguenti termini.
4. Fondato appare il primo motivo di ricorso.
Ed invero, il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, ha, infatti, abrogato, tra gli altri, l’articolo 594 c.p., per cui, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 2, nessuno puo’ essere piu’ punito per un fatto commesso anteriormente, che, ai sensi di una disposizione avente valore di legge entrata in vigore successivamente, non costituisce reato (come nel caso in esame in cui il reato e’ stato commesso, come da imputazione, il (OMISSIS)); e, se vi e’ stata sentenza di condanna, ne cessano gli effetti, sia penali, che civili, non potendosi riconoscere alcuna competenza del giudice penale a conoscere di un fatto divenuto penalmente irrilevante, anche sotto il profilo del risarcimento del danno che quel fatto puo’ avere arrecato alla persona offesa.
Ne consegue che, nel caso in esame, le statuizioni penali e civili dei giudici di merito, relative al fatto di ingiuria, devono ritenersi prive di effetti, in quanto l’intervenuta abrogazione dell’articolo 594 c.p., ha determinato il venir meno di ogni competenza del giudice penale anche in ordine al risarcimento del danno derivante da un fatto penalmente rilevante, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole in un recente arresto (cfr. Cass., sez. U., 29.9.2016, n. 46688, rv. 267884).
D’altro canto, in assenza di una specifica disposizione transitoria, una volta venuta meno, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 594 c.p., la competenza del giudice penale a conoscere dell’azione di risarcimento dei danni derivanti dal fatto non piu’ previsto dalla legge come reato, la persona offesa, costituita parte civile, non perde definitivamente la possibilita’ di vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie, in quanto lo stesso Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (cfr. articolo 3 e ss.) le consente di adire a tal fine il giudice civile, trattandosi di fatto che, pur non penalmente rilevate, va qualificato come illecito civile.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, agli effetti penali e civili, limitatamente all’addebito di ingiuria, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

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