Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10 novembre 2017, n. 51448. La responsabilita’ del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, puo’ essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’articolo 672 cod. pen.

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La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo del condivisibile orientamento di questa Corte di legittimita’ – che va qui ribadito – secondo cui, in tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’articolo 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprieta’ in senso civilistico (cosi’ Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Vallone, Rv. 248090 e Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998 dep. il 1999, La Rosa, Rv. 212404 che ebbero ad occuparsi, in entrambi i casi, di responsabilita’ per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed e’ dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017, Guadagna, non mass). La sentenza in questione ricorda anche che in materia di lesioni colpose e’ costante l’insegnamento di questa Corte per cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 n.18814), laddove la pericolosita’ del genere animale non e’ limitata esclusivamente ad animali feroci ma puo’ sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto cosi’ da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012). Questa Corte ha anche precisato che la posizione di garanzia assunta dal proprietario dell’animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell’animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Sez. 4, n. 34765 del 3/4/2008, Morgione ed altro, Rv. 240774).
8. Nella fattispecie oggi in esame, correttamente, non e’ stato ritenuto che la fattispecie potesse essere derubricata nella contravvenzione di cui all’articolo 672 cod. pen. (che punisce “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta”,” chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumita’ pubblica, ovvero li affida a persona inesperta” e “chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumita’ delle persone”.
La norma in esame – illecito depenalizzato L. n. 689 del 1981, ex articolo 33, lettera a) e articolo 38 – e’ diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillita’ dei consociati e prescinde da danni alla persona.
In casi come quello che ci occupa, il danno alla persona assorbe il disvalore dell’illecito amministrativo sopracitato e, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 40 cpv. e 590 cod. pen., si perviene al riconoscimento della penale responsabilita’ dell’imputato per le lesioni riportate dal (OMISSIS) e cagionate dall’animale.
In definitiva, la responsabilita’ del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, puo’ essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’articolo 672 cod. pen..
In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma e’ necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee (da queste premesse, Sez. 4, n. 14829 del 14/3/2006, Panzarin ed altro, Rv. 234035 ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza che aveva mandato assolti dal reato di lesioni personali colpose gli imputati, sul rilievo dell’assenza di colpa dei medesimi, essendosi accertato che il cane che aveva provocato le lesioni all’infortunata era custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a molla, mentre l’infortunata vi si era introdotta, pur sapendo del cane, la cui presenza era del resto segnalata da apposito cartello). Di recente, invece, in applicazione del medesimo principio ma pervenendo a conclusioni opposte, questa Corte di legittimita’ ha condivisibilmente ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilita’ del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, cosi’ da evitare la possibilita’ di danni alle persone (cosi’ Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.).
Va peraltro rilevato che il motivo di ricorso con cui ci si duole che i giudici di merito non abbiano riconosciuto la fattispecie di cui all’articolo 672 cod. pen. ma il reato di cui agli articoli 40 e 590 cod. pen. (sub c. in premessa) e’ assolutamente generico ed aspecifico.
9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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