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Il Tribunale, invero, aveva rilevato che (OMISSIS), tramite (OMISSIS) e i suoi autorevoli referenti politici, (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva ottenuto, nell’autunno del 2012, una segnalazione presso un funzionario regionale per l’accelerazione di una pratica burocratica; aveva riconosciuto, altresi’, che tra l’autunno 2012 e la primavera 2013 (in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, politiche e comunali), (OMISSIS), in piu’ occasioni, aveva contattato (OMISSIS) e sua figlia, (OMISSIS), anch’essa sottoposta ad indagini ma non destinataria di alcuna misura cautelare per il suo ruolo gregariale rispetto al padre, dimostrandosi entrambi sempre disponibili a garantire colloqui in funzione di assunzioni lavorative di persone segnalate dallo stesso (OMISSIS); (sempre il Tribunale) aveva considerato che lo stesso (OMISSIS), in un dialogo telefonico con (OMISSIS), si era dichiarato impegnato nel tesseramento di “gente vicina… dipendenti, amici” per procurare voti all’amico e che, addirittura, era arrivato a minacciare di licenziamento i suoi dipendenti se non avessero votato per (OMISSIS).
Ciononostante e in aperta contraddizione con le suddette emergenze il Tribunale aveva escluso la condivisione, da parte del (OMISSIS), dell’organizzata mobilitazione di (OMISSIS), con l’ausilio di altre persone, non necessariamente conosciute da (OMISSIS), al fine di procurarsi, con metodi illeciti, il piu’ esteso consenso elettorale.
Tale consapevole condivisione emergeva, secondo il Procuratore ricorrente, dai predetti comportamenti attribuiti al (OMISSIS) ma illogicamente ritenuti non significativi di adesione dello stesso al sodalizio diretto da (OMISSIS) per assicurarsi voti con metodi illeciti non limitati a quelli corruttivi, ma comprendenti altresi’ quelli intimidatori, posti in essere dallo stesso (OMISSIS) nei confronti dei propri dipendenti.
Oltre che in illogicita’ e contraddittorieta’ motivazionale, il Tribunale era incorso nell’errore metodologico di parcellizzare gli elementi di prova, che, esaminati non solo singolarmente ma coordinati tra loro, evidenziavano, ad avviso del Procuratore ricorrente, la partecipazione di (OMISSIS) alla riconosciuta associazione diretta da (OMISSIS), finalizzata all’accaparramento con mezzi illeciti del consenso elettorale.
Il contributo assicurato da (OMISSIS) non era inferiore a quello prestato da (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuti dallo stesso Tribunale gravemente indiziati di essere membri della ipotizzata associazione criminale.
Erano stati trascurati due aspetti essenziali nella ricostruzione della vicenda.
L’attivita’ illecita del sodalizio non era limitata a garantire l’elezione di (OMISSIS) alle amministrative del 2013, ma si estendeva ben oltre tale obiettivo, avendo come finalita’ la creazione e il consolidamento di un bacino elettorale utilizzabile anche in occasione delle candidature dei deputati regionali e nazionali, rispettivamente, (OMISSIS) e (OMISSIS), donde la rilevanza anche di condotte temporalmente distanziate rispetto alle consultazioni comunali del giugno 2013; la mancata assunzione per fatti estranei alla volonta’ degli indagati doveva ritenersi un dato neutro rispetto alla rilevanza penale della semplice “promessa” di un posto di lavoro o di altre utilita’ con la finalita’ di cui sopra.
(OMISSIS), secondo la parte pubblica ricorrente, si poneva ad un livello medio-alto della macchina organizzativa creata e rafforzata da (OMISSIS) per drenare consenso elettorale a favore di se stesso e del proprio gruppo politico locale; solo (OMISSIS) costituiva il trait d’union tra le varie persone stabilmente mobilitate a suo favore con l’impiego di mezzi e risorse e, pertanto, non assumeva alcun rilievo contrario alla partecipazione associativa dell’indagato il fatto che (OMISSIS) non avesse contatti diretti con la base operativa (i due (OMISSIS) e (OMISSIS)) del sodalizio.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il 28 ottobre u.s. e’ prevenuta memoria difensiva di (OMISSIS), in cui si sostiene, con diffusi argomenti, l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione tendente ad una rilettura di elementi fattuali insindacabili in sede di legittimita’ e si ripercorre la valutazione del Tribunale del riesame in tema di ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo, per dimostrare l’infondatezza dei denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione, risultando dagli elementi raccolti e analiticamente esposti in memoria l’estraneita’ di (OMISSIS) al preteso sodalizio criminale (in particolare l’autonomia sua e della figlia nel vagliare le proposte di assunzione provenienti non solo da (OMISSIS) ma da molti altri; l’assenza di alcun contatto con gli altri pretesi sodali; l’autonomia della struttura assistenziale ” (OMISSIS)” dalla casa di cura ” (OMISSIS)”, solo quest’ultima gestita da (OMISSIS); ed altri rilievi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
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