Scatta l’aggravante dell’impiego di un servizio internazionale di trasporto per chi fa entrare illegalmente in Italia clandestini portandoli a bordo della sua auto imbarcata in un traghetto di linea
Sentenza 7 dicembre 2017, n. 55029
Data udienza 14 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ANCONA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ANCONA in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, provvedendo sull’appello proposto da (OMISSIS) avverso quella del Tribunale di Ancona di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 50.000 di multa per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 1, comma 3, lettera d) e comma 3 ter, lettera b), confermava la sentenza impugnata.
Secondo l’imputazione, (OMISSIS) avrebbe compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale di tre cittadini extracomunitari di nazionalita’ kosovara, trasportandoli a bordo dell’autovettura di sua proprieta’ proveniente dalla (OMISSIS) sulla (OMISSIS) ed esibendo per la loro identificazione tre passaporti serbi appartenenti ad altri soggetti.
La responsabilita’ dell’imputato non e’ contestata.
[…segue pagina successiva]
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