Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 ottobre 2017, n. 49791. Con la sentenza definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, gli eventuali vizi di atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente.

Attribuire al giudice dell’esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare vizi verificatisi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potestà di invalidarla, in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l’intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo.
Una volta, pertanto, che, con la sentenza definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, gli eventuali vizi di atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente.

Corte di Cassazione

sezione prima penale
sentenza 26 settembre – 30 ottobre 2017, n. 49791
Presidente Cortese – Relatore Bonito

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2016 il Tribunale di Benevento rigettava l’istanza proposta da Sc. Sa. di restituzione in termini per impugnare la sentenza n. 586/2016 deliberata dal Tribunale di Benevento ovvero poter richiedere eventuale rito alternativo.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che il vizio denunciato dall’interessato e posto a fondamento della domanda in executivis, la mancata notifica al difensore di fiducia “in ordine alle udienze celebratesi nel corso di detto procedimento”, andava comunque denunciato dall’imputato ovvero dal difensore di ufficio, nominatogli ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p., con la impugnazione della sentenza, di guisa che il giudicato ormai formatosi aveva reso definitiva la decisione anche in costanza dei vizi denunciati, compresa la illegittima nomina del difensore di ufficio.
2. Avverso l’ordinanza detta ricorre per cassazione l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per violazione degli artt. 666 e 670 c.p.p., anche in relazione all’art. 175 c.p.p..
Deduce in particolare la difesa ricorrente, dopo una diffusa quanto ultronea descrizione della vicenda processuale in esame e di altra concomitante, che i vizi denunciati, ovverosia la mancata notifica degli avvisi di udienza al difensore di fiducia e l’irrituale nomina di un difensore di ufficio ai sensi del quarto comma dell’art. 97 c.p.p., hanno inciso sul diritto di difesa, irrilevante dovendosi ritenere la presenza fisica dell’imputato alle udienze, e che questo renderebbe fondata la domanda rigettata.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. di udienza ha concluso per la inammissibilità cd. in subordine, per il rigetto della domanda, pienamente condividendo la motivazione del giudice territoriale.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 Non dubita la Corte che, come statuito da Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo).

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